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R.D.L. 28/08/1924 n. 1396Regio Decreto Legge 28/08/1924 n. 1396 Modificazioni al Regio Decreto 08/02/1923 n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche. (abrogato dal DPR 21/12/1999 n. 554 art. 231) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA - Visto il R.D. 08/02/1923 n. 422, che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche; -Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo 1 -all'art. 2 del R.D. 08/02/1923 n. 422, è sostituito il seguente: I progetti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle ferrovie dello Stato, di competenza del ministero delle comunicazioni, sono approvati dal ministero competente previo il parere a) dell'ispettore superiore di circolo del genio civile, o quando si tratti delle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato, dell'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal ministro fino all'importo di £.200.000 b) del consiglio superiore dei lavori pubblici per importi maggiori. Occorrerà tuttavia il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si prevede superiore a £.200.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato. Occorrerà pure il parere del consiglio superiore sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati in seguito a suo parere, e che ne fac ciano crescere l'importo oltre il limite al di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario. Per i lavori di manutenzione pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno. Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del R.D. 24/01/1875 n. 2364. Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al magistrato alle acque a termini della legge 05/04/1907 n. 257. I progetti di tutte le opere a carico delle amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le amministrazioni medesime, intendendosi però a) che sui progetti d'importo superiore alle £. 20.000 e fino a £. 100.000 dovranno pronunciarsi i comandi del genio di corpo d'armata b) che sui progetti d'importo superiore a £. 100.000 dovrà pronunciarsi an che la direzione superiore delle costruzioni del genio militare. I progetti relativi alle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati anche dal ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate. Articolo 2 -all'art. 4 è sostituito il seguente: Agli stipendi delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'art. 1. Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate. Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata, quando l'amministrazione, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, lo ispettore superiore di circolo del genio civile e l'ispettore capo superiore di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), ritenga opportuno per considerazioni relative alla natura o alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara a ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o finanziari di cui sono provviste. Quando l'amministrazione nei casi previsti dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto-concorso, il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in volta dalla amministrazione stessa, quando non si tratti di lavori, alla direzione dei quali sia già preposta una speciale commissione tecnica. La commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal presidente della competente sezione del consiglio superiore o da un suo delegato; e ne farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del consiglio superiore. Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato. L'amministrazione, uniformandosi al giudizio della commissione, aggiudicherà l'appalto alla ditta prescelta, salvochè, il ministro, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione. Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per partecipare agli appalti-concorsi. Sarà, però, in facoltà dell'amministrazione, su proposta della su nominata commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio, pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'amministrazione entro un limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito. L'amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo. Per l'appalto mediante offerta di prezzi, si osserveranno le norme dell'art. 69 del regolamento 23/05/1924 n. 827. Per tutte le opere o parti di opere che vengono affidate al ministero delle comunicazioni, e per esso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del ministero dei lavori pubblici, la prefata amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà seguire le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la collaudazione delle opere che si eseguiscono sulle linee dello Stato, e tutte le altre norme che fossero in seguito decretate dal ministro per le comunicazioni. Articolo 3 -all'art. 19 è sostituito il seguente: Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle £. 50.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del genio civile o di altro ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori. L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle £. 50.000. Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto sarà rilasciato dall'ispettore capo superiore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). Le disposizioni del presente art. non si estendono ai lavori dipendenti dai ministeri della guerra, e della marina, per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti. Articolo 4 -all'art. 22 è sostituito il seguente: Sulle questioni con le imprese, in un corso d'opera o al collaudo, per variazioni: di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalità stipulate, dovrà essere sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le £. 100.000 o quando la penalità che si richiede non sia applicata superi £. 5000. Per somme inferiori sarà sentito il parere dell'ispettore superiore di circolo del genio civile, o dell'ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). Articolo 5 -all'art. 23 è sostituito il seguente: Con decreto reale su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato, possono essere concessi a provincie, comuni e consorzi la esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio. La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. Nella convenzione, che dovrà precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo a forfait o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio. La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti. È vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese. Articolo 6 Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie e di derivazione di acqua. Ma, anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'art. precedente, relativamente ai prezzi. Per tutte le altre opere da eseguirsi per conto dello Stato, è vietato di fare concessioni o contratti per persone od enti da nominarsi, o per società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio o una società civile e commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione. Articolo 7 La cessione totale o parziale dell'esecuzione delle opere - esclusi i cottimi - dà luogo se non è stata formalmente autorizzata alla decadenza dei contratti ed alla revoca delle concessioni. Articolo 8 -all'art. 25 è sostituito il seguente: Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli articoli, 6, primo comma, del R.D. 18/11/1923 n. 2440, e 41 del regolamento 23/05/1924 n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appal- to superi £. 25.000; negli altri casi l'ispettore superiore di circolo del genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1/a, lettera a). Allorchè per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti, dovrà essere sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi £. 25.000. Articolo 9 -all'art. 28 è sostituito il seguente: I sussidi e concorsi consentiti a termini di legge sul bilancio del ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi sono concessi con decreto ministeriale in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ispettore superiore di circolo del genio civile. Per le opere di un importo superiore alle £. 300.000, i progetti sono approvati dal consiglio superiore dei lavori pubblici. L'esame dell'ispettore superiore di circolo del genio civile e quello del consiglio superiore deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi. Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione di acque, ferroviarie e tramviarie. |
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