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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

Regio Decreto Legge 16/05/1926 n. 1126

Regolamento per l’applicazione del R.D. 30/12/1923 n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

TITOLO I

CAPO I Norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici.

1. La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30/12/1923 n. 3267 , deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi. Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Province, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia. L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, sempreché ne sia riconosciuta la necessità o l'urgenza, ed a bacini di torrenti quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.

2. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione dei confini delle zone proposte per il vincolo, fino a quando le zone stesse non siano stabilite definitivamente, potranno via via essere indicate con tinte diverse o con chiari segni convenzionali sulla stessa mappa catastale o in mancanza, sulla stessa carta del regio Istituto geografico militare, su cui vennero indicate le prime proposte di vincolo.

3. I Sindaci, le Giunte comunali e gli uffici incaricati della conservazione del catasto devono gratuitamente prestarsi a fornire notizie, mostrare mappe e registri, lasciare prenderne copia e farne riduzione in scala diversa agli uffici forestali incaricati dell'esecuzione del R.D. 30/12/1923 n. 3267

4. I reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di esclusione totale o parziale di terreni dal vincolo, ai sensi del- l'art. 12 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno indicare con esattezza la zona o parte di zona, cui il reclamo o la domanda si riferisce, e le ragioni per le quali si fa opposizione alla proposta di vincolo e si chiede l'esenzione di questo. Qualora tali indicazioni non siano contenute nel reclamo, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata al reclamo.

5. A mano a mano che i reclami e le domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del Comune per novanta giorni consecutivi, durante il quale termine gli interessati possono produrre opposizione. Dei reclami e contro-reclami e delle domande di esclusione dal vincolo la Segreteria comunale rilascerà, se richiesta, regolare ricevuta. Il Sindaco, nel trasmettere al Comitato forestale , gli atti di cui agli artt. 4 e 12 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, potrà accompagnarli con le osservazioni sue e dell'Amministrazione comunale.

6. In applicazione dell'art. 12 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i richiedenti potranno domandare che si proceda in loro confronto, ad un sopraluogo, previo deposito dell'importo delle spese, che sarà restituito in caso di accoglimento del ricorso.

7. In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il Presidente del Comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopraluogo ed inviterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne deposito nella Tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato. Compiuta la verifica, il Presidente del Comitato liquida definitivamente le competenze. Qualora la somma depositata risulti insufficiente, il Presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.

8. L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui all'art. 6, sarà per mezzo del Sindaco o degli uffici forestali informato tempestivamente del giorno e dell'ora in cui l'accertamento avrà luogo.

9. Il Comitato forestale dovrà deliberare in merito alla determinazione della zona da vincolare ed ai reclami, contro-reclami e domande di esclusione dal vincolo non oltre 180 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Sindaco. Trascorso detto termine, il Ministro per l'economia nazionale potrà avocare a sé ogni decisione sull'esame dei ricorsi e sulla determinazione della zona e dei terreni da vincolare. Le decisioni del Ministro devono essere notificate agli interessati mediante avviso all'albo del Comune.

10. Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, l'Ispettorato fore- stale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse e dei terreni esclusi dal vincolo, nonché due esemplari dell'elenco dei detti terreni. Trascorsi i quindici giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione. La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale.

11. Ove l'Ispettore forestale dissentisse dalla deliberazione del Comitato , ne farà motivato rapporto al Ministero per l'economia nazionale, il quale deciderà se sia il caso di ricorrere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

12. L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento. E' data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere previo pagamento dei diritti dovuti a termini di legge, copie ed estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonché delle relative deliberazioni del Comitato forestale .

13. I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i quali, in seguito alla delimitazione definitiva delle zone sottoposte a vincolo, in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo stesso, risultassero esclusi da dette zone, s'intenderanno svincolati.

14. I proprietari, che, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente dall'osservanza degli obblighi imposti dalle prescrizioni di massima, dovranno inviare domanda al Comitato forestale per il tramite del Sindaco del Comune ove son situati i terreni. Il Sindaco curerà la pubblicazione delle singole domande all'albo del Comune per un periodo di trenta giorni, trascorso il quale, le trasmetterà al Comitato forestale con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati. La domanda dovrà indicare con esattezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustificano. Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda, dovranno risultare da una memoria che sarà allegata alla domanda.

15. Le decisioni del Comitato forestale devono essere notificate agli interessati a mezzo del Sindaco o dell'Ufficio forestale e pubblicate per sessanta giorni all'albo del Comune. Per i ricorsi contro di esse e per l'ulteriore procedura valgono le norme stabilite nell'ultimo comma dell'art. 4 e nell'art. 6 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, in quanto trovino applicazione ai singoli casi.

16. La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli dovrà aver luogo nel termine di tre giorni da quando la stessa si renda possibile.

17. Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all'art. 13, secondo comma, del R.D. 30/12/1923 n. 3267, provocherà, con rapporto motivato, dal Comitato forestale Copia di tale rapporto sarà comunicata agli interessati, i quali potranno presentare al Comitato le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giorni. Il Comitato delibererà dopo che sia trascorso tale termine.

18. Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad aver vigore gli artt. 74, 168 e 169 (lettera c), legge sulle opere pubbliche del 20/03/1865 n. 2248, allegato F.

CAPO II Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

19. Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. suddetto. Soprattutto esse devono stabilire:

A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi

a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco

b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli

c) le regole per i diradamenti nelle fustaie

d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono es- sere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provveda con piantagioni

e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione

artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa

f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi

g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possano arrecare pregiudizio alla riproduzione

h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie o per lo sgombro del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione

i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motère, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi

l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi

m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri

n) le norme per l'estrazione del legname e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli

artt. 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami

o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare

p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

 

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