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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

- In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601, e della potestà concessagli con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, e con l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, di estendere le leggi del regno alle nuove provincie con le necessarie disposizioni di coordinamento;

-Visti i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nel regno: legge 20 giugno 1871 n. 283; legge 29 maggio 1873 n. 1387; legge 4 luglio 1874 n. 2011; legge 4 marzo 1876 n. 3713; legge 20 giugno 1877 n. 3917; legge 11 aprile 1886 n. 3794; legge 1 marzo 1888 n. 5238; legge 29 dicembre 1901 n. 535; R.D. 2 febbraio 1902 n. 18; legge 31 marzo 1904 n. 140; testo unico 25/07/1904 n. 523; legge 23 giugno 1906 n. 255; legge 19 luglio 1906 n. 379; legge 5 maggio 1907 n. 257; legge 14 luglio 1907 n. 539; testo unico 10 novembre 1907 n. 844; legge 09/07/08 n. 445; legge 2 giugno 1910 n. 277; legge 22 dicembre 1910 n. 919; legge 3 marzo 1912 n. 134; testo unico 21 marzo 1912 n. 442; legge 14 luglio 1912 n. 834; R.D.L. 6 maggio 1915 n. 589; decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915 n. 1633; decreto-legge luogotenenziale 9 novembre 1916 n. 1596; decreto luogotenenziale 26 luglio 1917 n. 1299; decreto-legge luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1597: decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1605; decreto- legge luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1256; decreto-legge luogotenenziale 29 agosto 1918 n. 1340; legge 15 dicembre 1918 n. 1881; decreto- legge luogotenenziale 5 gennaio 1919 n. 60; decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 86; decreto legge luogotenenziale 9 marzo 1919 n. 350; decreto legge luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 461; R.D. legge 8 luglio 1919 n. 1271; R.D.L. 4 gennaio 1920 n. 38; R.D.L. 7 aprile 1921 n. 640; R.D. 28 ottobre 1921 n. 2156; R.D.L. 19 novembre 1921 n. 1723; R.D.L. 23 ottobre 1922 n. 1375; R.D.L. 15 gennaio 1923 n. 363; R.D. 3 maggio 1923 n. 1217; R.D. 7 giugno 1923 n. 1349; R.D. 6 settembre 1923 n. 2125; decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2282; R.D. 11 novembre 1923 n. 2395; R.D. 2 dicembre 1923 n. 2579; R.D. 2 dicembre 1923 n. 2700; R.D. 6 dicembre 1923 n. 2788; R.D. 23 dicembre 1923 n. 2965;

- Nonché i seguenti provvedimenti legislativi aventi vigore nelle nuove provincie: prescrizioni 24 dicembre 1839 n. 30357 per il tirolo; ordinanza governatoriale 13 luglio 1844, numero 7507, per Gorizia e Gradisca; legge imperiale 3 dicembre 1852, B. L. I. n. 250; legge 19 febbraio 1873, boll. prov. n. 20, per la Dalmazia; ordinanza ministeriale 3 luglio 1873 n. 6953, per l'Impero; legge 9 novembre 1880, boll. prov. n. 2 ex 1881, per la Dalmazia; legge 27 dic. 1881, boll. prov. n. 5, per l'imboschimento del carso nel territorio di Trieste; notificazione luogotenenziale 4 marzo 1882, boll. prov. n. 9, per il litorale; legge 11 novembre 1883, boll. prov. n. 11, ex 1884, per l'Istria; legge 9 dicembre 1883, boll. prov. n. 13, per l'imboschimento del carso nella contea principesca di Gorizia e Gradisca; notificazione luogotenenziale 24 febbraio 1884, boll. prov. n. 12, per il litorale; ordinanza luogotenenziale 1 giugno 1884, boll. prov. n. 12, per il litorale; legge 30 giugno 1884, B. L. I. n. 117 per l'Impero; legge 7 febbraio 1888, B. L. I. n. 17 per l'Impero; ordinanza luogotenenziale 19 novembre 1891, boll. prov. n. 43, per il Tirolo; legge 24 maggio 1893, boll. prov. n. 34, per la regione del carso nel margraviato d'Istria; legge 21 agosto 1894, boll. prov. n. 21, per il carso delle isole del Quarnero; legge 5 giugno 1897, boll. prov. n. 21, per la contea principesca del Tirolo, legge 16 dicembre 1908, boll. prov. n. 10, per l'imboschimento del margraviato d'Istria; legge 4 gennaio 1909, B. L. I. n. 4, per l'Impero; ordinanza luogotenenziale 26 maggio 1911 n. 900-6, per la contea principesca del Tirolo; legge 9 settembre 1912, boll. prov. n. 22, per la contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 29 ottobre 1912, boll. prov. n. 22, per la Dalmazia; legge 12 dicembre 1912, boll. prov. n. 34, per la contea principesca di Gorizia e Gradisca; legge 12 maggio 1913, boll. prov. n. 17, per la Dalmazia;

- Ritenuta l'urgenza di coordinare ed unificare con gli opportuni adattamenti e le necessarie modificazioni, tutte queste varie e complesse disposizioni in materia di boschi e di terreni di montagna;

-Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I Provvedimenti per la tutela di pubblici interessi.

CAPO I Limitazioni alla proprietà terriera. SEZIONE I Vincolo per scopi idrogeologici.

Art.1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 2. La determinazione dei terreni di cui all'art. precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l'amministrazione forestale segnerà per ogni comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

Art. 3. Una esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo dovrà, a cura del sindaco restare affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

Art. 4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del comune entro il termine stabilito dall'art. precedente. Scaduto detto termine, il sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'ispettorato forestale, al comitato costituito a norma dell'art. 181. Il comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo. Contro le decisioni del comitato è ammesso ricorso al consiglio di Stato entro 90 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il comitato forestale darà notizia dell'esito di essi all'ispettorato forestale. Questo, entro 60 giorni dall'annunzio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse. Af ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva 15 giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

Art. 6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi nei termini stabiliti dall'art. 5.

Art. 7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Art. 8. Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Art. 9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, op- pure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola vietato il pascolo delle capre. Su conforme parere dell'autorità forestale, il comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

Art. 10. Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo i del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.

Art. 11. Il comitato, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale.

Art. 12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al comitato forestale. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli articoli 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'ispettorato forestale. Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.

Art. 13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal comitato forestale, su proposta dell'amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo. Il comitato forestale potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma. L'esecuzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati. Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma del- l'art. precedente.

Art. 14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposti a vincolo. Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913 n. 888, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.

Art. 16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso. SEZIONE II Vincolo per altri scopi.

 

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