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R.D. 30/03/1942 n. 318Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE I Disposizioni relative al Libro I Art. 1 L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia. Art. 2 La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi. Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio. Art. 3 Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguente), con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni. La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza. Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737). Art. 4 La domanda per ottenere l’approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’art. 21 del codice. Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione. Art. 5 La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni. Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica. Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti. Art. 6 L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto. Art. 7 Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede. Art. 8 La convocazione dell’assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Art. 9 Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo. In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23). Art. 10 Il provvedimento con il quale l’autorità governativa dichiara l’estinzione o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 27 e seguente) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti). Art. 11 Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30). Quando lo scioglimento dell’associazione e deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza pre- vista dall’art. 21 del codice. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale. Art. 12 I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo an che di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Art. 13 I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale. Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario e redatto dall’ufficiale giudiziario procedente. Art. 14 Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche. Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo. In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio. Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori. Art. 15 Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano. I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali. e rendono conto della gestione al presidente del tribunale. Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa. I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa. Art. 16 Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Rd 16 marzo 1942 n. 267, salve le disposizioni seguenti. Art. 17 I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14. Art. 18 La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche. Art. 19 Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale. Art. 20 Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche. Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura del- la cancelleria del tribunale. Art. 21 La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribuna- le del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica. Art. 22 Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale. Art. 23 Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed e accompagnata dall’indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’art. 33 del primo comma dell’art. 34 del codice. Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita. Art. 24 Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica. Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d’iscrizione. |
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