Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









R.D. 29/07/1927 n. 1443

Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

TITOLO I Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali.

Art. 1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2. Le lavorazioni indicate nell'art.1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metallo e dei loro compo sti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e ben tonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marnada cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art.1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 3. Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto Reale(del Presidente della Repubblica), promosso dal Ministro perle corporazioni ,sentito il Consiglio superiore delle miniere. Con decreto reale (del Presidente della Repubblica), promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

TITOLO II Miniere.

CAPO Ricerche minerarie.

Art. 4. La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso.

Art. 5. Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 6. Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.

Art. 7. Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale Ogni trasferimento è soggetto a diritto fisso di lire 1.000. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 8. Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal per- messo:

1) quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 7 e 11 del presente decreto;

4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art.6. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Art. 9. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo1893 n. 184. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca. Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione. Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria.

Art. 10. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 11. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia. La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 12. Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale

CAPO II Concessioni minerarie.

Art. 13. Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avutola concessione. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità. Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 10.

Art. 14. La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa. Possono farsi più concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare.

Art. 15. Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili. Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 17. La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art.24;

e) l'ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art.15;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azien da, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire10 di concessione governativa (di L. 40.000), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno (del- la Repubblica italiana)e trascritto all'ufficio delle ipoteche.

Art. 18. I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 19. Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministro per l'economia nazionale ,mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti. L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale .

CAPO III Esercizio della concessione.

Art. 20. La concessione della miniera è temporanea.

Art. 21 La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

Art. 22. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Art. 23. Il concessionario può disporre delle sostanze mineraliche sono associate quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 24. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Art. 25. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione perdurata non superiore ad un anno. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 26. Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale . Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservatele norme dell'art. 40. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare. Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10 di concessione governativa.

Art. 27. Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione. Gli eredi del Concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell'art.678 del Codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional