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R.D. 28/05/1908 n. 245Regio Decreto 28/05/1908 n. 245 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 14/07/1907 n. 542, relativa all'autorizzazione di spese di opere marittime. Estratto Art. 1 1. La dichiarazione di pubblica utilità, a senso dell'art. 1 della Legge 14/07/1907 n. 542, per tutte le opere da eseguirsi in virtù della legge medesima, sia nei porti amministrati dallo Stato, sia in quelli di quarta classe, come a difesa delle spiagge, ha effetto dalla data del decreto del Ministero dei lavori pubblici, che approva il relativo progetto esecutivo. Art. 2 1. Per effetto della dichiarazione di obbligatorietà, fatta all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge, per le opere da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato, rimane esclusa la istruttoria prescritta dall'art. 13 della Legge 02/04/1885 n. 3095 (Testo Unico), circa l'assenso degli enti interessati. Art. 4 1. Fra le nuove opere nei porti di quarta classe, di cui alle lettere a) e c) del- l'art. 5 della legge sono compresi i lavori di straordinaria riparazione per eccezionali danni causati da mareggiate, nonché quelli che col rafforzare, completare e migliorare le opere esistenti valgano a meglio garantire l'approdo o la protezione degli specchi acquei, o a soddisfare a nuove esigenze. 2. Sull'ammissibilità al sussidio straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento per i lavori preindicati, dovranno pronunciarsi, caso per caso, la commissione locale e quella centrale di porti, spiagge e fari, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. La condizione circa l'aumento del traffico di cui alla lettera b) del citato articolo, sarà raggiunta quando il traffico complessivo dell'ultimo triennio risulti maggiore di quello complessivo del triennio precedente, in base alle notizie statistiche ufficialmente riconosciute. Art. 5 1. Fra le spese, che dall'art. 6 della legge sono poste a carico dello Stato per la compilazione dei progetti relativi alle opere nei porti di quarta classe, si intendono comprese quelle per gli accertamenti preliminari eventualmente necessari a dare un giudizio sulla ammissibilità o convenienza delle opere stesse. 2. Sono pure a carico dello Stato le spese per gli accertamenti sulla regolarità della condotta dei lavori nei porti di quarta classe. Art. 6 1. Tutte le norme stabilite nella legge e nel presente regolamento per le spese riguardanti sia gli accertamenti preliminari, sia la compilazione dei progetti delle opere nei porti di quarta classe, sono estese anche ai progetti di opere per la difesa delle spiagge. Art. 7 1. La domanda del comune, o dell'associazione dei comuni interessati per ottenere, a cura e spese dello Stato, lo studio e la compilazione di progetti per nuove opere da eseguirsi in porti di quarta classe, dovrà essere presentata alla regia prefettura, che la trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici col parere dell'ufficio del genio civile. 2. Tale domanda dovrà essere corredata dalla deliberazione del consiglio comunale o di quelle dei consigli dei comuni associati, approvate a norma di legge, con le quali sia designata l'opera ritenuta necessaria e indicato il modo col quale il comune o i comuni associati intendono far fronte alla parte di spesa di loro competenza. Art. 8 1. Sui progetti per opere di quarta classe compilati, a sensi dell'art. 6 della legge, a cura e spese dello Stato, prima di essere sottoposti alla istruttoria prescritta dalle norme regolamentari vigenti, saranno promosse le adesioni del comune o delle associazioni dei comuni interessati. Art. 9 1. La concessione gratuita degli arenili, per la costruzione di edifici a scopo marittimo di cui all'art. 7 della legge, può essere fatta sia per le opere sussidiate a termini della legge stessa dallo Stato, sia per quelle altre che il comune intendesse eseguire a totali sue spese. Anche in questo se- condo caso le opere dovranno essere eseguite in base a progetti regolarmente approvati secondo le norme in vigore. 2. Tale concessione si intende revocata in conseguenza dell'eventuale passaggio del porto ad una classe superiore, nel quale caso l'uso dell'arenile verrà trasferito a vantaggio dell'ente che assumerà l'amministrazione del porto. Art. 12 1. Le convenzioni da stipulare per l'anticipo dei fondi da parte delle province o dei comuni per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere, dovranno contenere l'indicazione sommaria dei lavori da eseguirsi. 2. Resta peraltro in facoltà dell'amministrazione di dare la precedenza ad u- n'opera piuttosto che ad un'altra, come anche di introdurvi quelle variazioni che si rendessero necessarie senza aumento dell'anticipazione convenuta. 3. Le province e i comuni effettueranno i pagamenti dei lavori in base a regolari certificati dell'ufficio del genio civile, debitamente approvati dal Ministero e riscontrati dalla corte dei conti. 4. Il rimborso da parte dello Stato avverrà, secondo la convenzione, in ragione della somma anticipata per tutte le opere o per una parte di esse, e seguirà, a senso dell'art. 10 della legge in dieci esercizi successivi a quello dell'incominciamento delle opere stesse, in modo però da non poter mai oltrepassare la somma effettivamente spesa. Art. 14 1. La dichiarazione delle economie di cui all'art. 13 della legge sarà fatta per ogni singola opera solo quando sia dato determinare con esattezza l'importo totale o parziale della economia stessa. 2. La destinazione della economia sarà fatta dal Ministero in uno o nell'altro dei due modi stabiliti dal citato articolo. Art. 15 1. Le opere di difesa delle spiagge, quando siano state ultimate e collaudate, saranno consegnate al comune interessato per la relativa manutenzione. 2. Questa comprenderà tutti i lavori necessari per conservare le opere nello stato in cui saranno state consegnate ed atte allo scopo per cui furono costruite. 3. La consegna dovrà avvenire mediante verbale ed allegato tipo, e saranno in essi atti ben descritte ed indicate le opere tutte da mantenere. Art. 16 1. Oltre le norme stabilite nel regolamento 29-5-1895, per la compilazione dei progetti di opere dello Stato saranno osservate, nella redazione dei progetti relativi alle opere portuali e di difesa delle spiagge contemplati nella legge, le disposizioni contenute nei seguenti artt. 17, 18, 19, 20 e 21. Art. 17 1. Qualora, per la esecuzione delle opere, si debba ricorrere a cave per l'estrazione di materiali per le scogliere e per le murature, le cave stesse dovranno essere esplorate ed esattamente determinate per ubicazione, estensione e potenzialità, avendo cura di ben stabilire la qualità e la quantità del materiale da estrarre, mediante saggi e rilievi, da praticare anche, occorrendo, col sussidio di un ingegnere del regio corpo delle miniere. 2. Tali studi dovranno formare oggetto di un sub-allegato alle analisi dei prezzi. Art. 18 1. L'ordine di procedere alla compilazione e riforma dei progetti sia di massima, sia definitivi, sarà dal Ministero trasmesso agli uffici del genio civile per mezzo dell'ispettore compartimentale il quale, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi e dei fondi disponibili, darà particolari istruzioni circa i tipi costruttivi da adottare per le varie opere, e detterà le condizioni principali da inscrivere nei capitolati di appalto. Art. 19. 1. Per quanto riguarda le opere di arredamento dei porti compresi nei progetti da eseguire coi fondi del bilancio dei lavori pubblici che potessero interessare altre amministrazioni pubbliche, dovranno dagli uffici del genio civile e dagli ispettori compartimentali prendersi direttamente i necessari accordi con gli uffici competenti in rappresentanza di dette amministrazioni. 2. Per quanto concerne le opere di carattere sanitario i detti accordi dovranno prendersi con la direzione generale della sanità pubblica. Art. 20. 1. Quando per la esecuzione delle opere, l'amministrazione debba concede- re all'appaltatore l'occupazione temporanea di qualche parte del lido del mare, della spiaggia, dei moli, delle calate o di altro spazio sulle opere o sulle pertinenze demaniali, o per altri usi inerenti al lavoro, l'ufficio del genio civile, nel redigere il progetto dovrà inscrivere nel capitolato speciale di appalto, le relative condizioni, previ opportuni accordi con l'autorità marittima, della quale sarà promossa l'annuenza con dichiarazione scritta, e ne sarà fatta menzione nella relazione che accompagna il progetto stesso. Art. 21. 1. Nel disporre la compilazione dei progetti esecutivi il Ministero indicherà agli uffici del genio civile le somme complessive date per le relative opere dalla legge, ed il modo in cui ne sia stato, o possa esserne fatto lo stanziamento nei vari bilanci, per norma nel coordinarvi, in quanto le esigenze tecniche le consentano, la durata dei lavori. Art. 22. 1. Il concorso straordinario dello Stato per le opere nei porti di quarta classe, viene concesso sull'importo del progetto regolarmente approvato, e corrisposto direttamente all'appaltatore dei lavori in ragione della spesa effettivamente erogata. Art. 23. 1. Quando la gestione dei lavori nei porti di quarta classe sia tenuta direttamente dal comune o dalla associazione dei comuni interessati, questi, allorchè dispongono l'esecuzione delle opere per le quali abbiano ottenuto il concorso straordinario dello Stato, debbono avvisarne la prefettura, la quale ne informerà il Ministero per le disposizioni da impartire all'ufficio del genio civile competente circa la sorveglianza dei lavori. Art. 24. 1. Nel caso contemplato dal precedente articolo saranno dal comune, o dalla associazione dei comuni interessati, osservate le norme stabilite dai regolamenti in vigore per i lavori di conto del Ministero dei lavori pubblici, e ciò tanto per la direzione tecnica, quanto per la contabilità. 2. Gli stati di avanzamento dei lavori saranno verificati e confermati dall'ufficio del genio civile, ed in base a certificati dell'ufficio stesso attestanti l'avvenuto pagamento del relativo acconto all'appaltatore da parte del comune per la sua quota, sarà dal Ministero disposto il pagamento diretto all'appaltatore stesso delle corrispondenti rate di concorso dello Stato. Art. 25. 1. Quando la gestione dei lavori nei porti di quarta classe sia assunta dallo Stato, ai sensi dell'art. 6 della legge, le rate di acconto saranno dal comune o dalle associazioni dei comuni interessati corrisposte all'appaltatore in base a certificati di avanzamento emessi dall'ufficio dirigente, in conformità delle norme in vigore per i lavori di conto del Ministero dei lavori pubbli ci. 2. Sulla base di detti stati di avanzamento saranno dal detto ufficio emessi i certificati per il pagamento della corrispondente rata di concorso dello Stato. Art. 26. 1. Dopo eseguito il collaudo delle opere dei porti di quarta classe, il quale dovrà essere fatto secondo le norme in vigore per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, avrà luogo il pagamento della rata di saldo all'impresa, e della corrispondente quota di concorso dello Stato. Art. 27. 1. Gli uffici del genio civile avranno facoltà di accertare in ogni tempo la regolarità tecnica e contabile della condotta dei lavori nei porti di quarta classe da parte del comune o della associazione dei comuni interessati. 2. Le spese per tali accertamenti sono a carico dello Stato giusta il disposto del precedente art. 5. Art. 28. 1. Per la concessione dei mutui previsti all'art. 17 della legge l'amministrazione dei lavori pubblici, a domanda della Cassa depositi e prestiti, rilascerà apposite dichiarazioni da cui risulti quale sia l'importo delle opere da eseguire secondo il progetto regolarmente approvato, e se sia per es- so obbligatorio il concorso provinciale nella relativa spesa. 2. Il mutuo corrispondente alla quota di spesa a carico dei comuni interessati potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune maggiormente interessato nella esecuzione dell'opera, salvo rivalsa, all'infuori della Cassa mutuante, a carico degli altri comuni costituenti il consorzio.
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