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R.D. 27/07/1934 n. 1265REGIO DECRETO 27/07/1934 n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Preambolo Art. 1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro della sanità e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro della sanità Art. 3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere tatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti. Art. 4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni. È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che so- no all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto. Art. 5. Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e pos- R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. sono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi. Art. 6. La direzione generale della sanità pubblica e costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica per la specializzazione del personale addetto ai servizi nello Stato. Art. 7. L'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti: 1) laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2) laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari; 3) laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4) laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5) laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica; 6) indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7) laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malat tie diffusibili e alle malattie sociali; 8) biblioteca e museo. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. Art. 8. Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato. Art. 9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione. Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7º, esercita le funzioni di segretario. Art. 10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica, il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello per le finanze. L'importo delle tasse è devoluto all'erario. Art. 11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro della sanità, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. L'istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del Ministro della sanità, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa. Art. 24. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica; g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra anima- li; l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto. Art. 25. Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità. Art. 26. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovrain tende al servizio veterinario; pertanto: a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria; b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali; c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica; d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni; e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipii, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio; f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali; g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia. Art. 27. Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità dal bestiame in essa esistente lo richiedano. Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti al- l'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità. Art. 28. Nei porti e negli aeroporti del territorio dello Stato, sono stabiliti uffici di sanità. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto se- condo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero della sanità. Art. 29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima. Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso. Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358. Art. 30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896 n. 318, e successive modificazioni. Art. 31. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro della sanità di concerto con quello dei trasporti e della navigazione. |
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