|
|
R.D. 25/08/1940 n. 1411
25 agosto 1940 n. 1411 Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali
Articolo 1 Il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia: dei modelli di utilità; dei modelli e disegni ornamentali [c.c. 2593] . Tuttavia le disposizioni del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.
Articolo 2 (Art. 58, comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1062). - Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Articolo 3 (Art. 59, comma primo, e art. 61 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
- Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa. Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Articolo 4 (Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). - E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'art. 29 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Articolo 5 (Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). - Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore nonché le disposizioni di cui all'art. 27 ter del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Articolo 6 Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. Salvo il disposto del precedente comma dell'art. 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitarne la domanda alla parte ammissibile. Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 quater del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. (Art. 68 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). -Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario, il brevetto per modelli e disegni ornamentali, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel registro dei brevetti e nel brevetto.
Articolo 8 (Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). -Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'art. 29 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Articolo 9 Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
Articolo 10 L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'art. 4 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità. Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'art. 38, secondo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
Articolo 11 (Artt. 64 e 72 del r.d. 13 settembre 1934, n. 1602). - I brevetti per modelli di utilità e i brevetti per modelli e disegni ornamentali sono soggetti alle seguenti tasse: 1° tassa di domanda; 2° tassa di concessione. Nell'annessa tabella A è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B.
Articolo 12 La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali. Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.
Articolo 13 (Art. 65, comma secondo, art. 73 del R. decreto 12 settembre 1934, n. 1602, e art. 4 della legge 30 agosto 1868, n. 4578). - Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54 sexies del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali. In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano agli artt. 55, e seguenti, e connesse disposizioni, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali.
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|