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R.D. 24/09/1923 n. 2119
Regio Decreto 24/09/1923 n. 2119
Semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello stato.
Preambolo
Vittorio Emanuele III Per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia
- In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 5 dicembre 1922 n. 1601;
-Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188;
-Vista la legge 7 luglio 1907 n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie esercitate dallo stato, modificata dalla legge 7 aprile 1921 n. 368;
-Udito il consiglio dei ministri;
-Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. All'art. 76 della legge 7 luglio 1907 n. 429, modificato dalla legge 7 aprile 1921 n. 368, è sostituito il seguente: Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m. 100 dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro pei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria. Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo stato viene dichiarata con decreto del ministro pei lavori pubblici, sentito il consiglio di stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorità ferroviaria competente come al precedente comma. I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo stato, potranno con decreto del ministro pei lavori pubblici, udita l'autorità ferroviaria competente per l'approvazione dei relativi progetti, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879 n. 5188.
Art. 2. Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'amministrazione delle ferrovie dello stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le espropriazioni a cui essa provvede direttamente, equivalgono per tutti gli effetti dell'art. 48 della detta legge, alla perizia di cui al precedente art. 32, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati dai detti uffici, colle modalità dell'art. 176 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399. Il prefetto, ricevuti insieme alle relazioni di stima gli elenchi e piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ove non siano state fatte osservazioni ai sensi dell'art. 18, ordina che il piano si esegua, ed emana gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge suddetta, la quale per tutto il resto rimane ferma ed invariata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923. Vittorio Emanuele Mussolini - Carnazza. Visto, il guardasigilli: Oviglio. Registrato alla corte dei conti, addì 12 ottobre 1923. Atti del governo, registro 217, foglio 119. - Granata.
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