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R.D. 23/10/1925 n. 2537Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto. (estratto) CAPO I Dell'albo Art. 1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo. Art. 3. L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (sostituiti con luogo e data di nascita), la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo cha abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza. Art. 4. Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del regio decreto 31/12/1923 n. 2909 (ora disciplinato dal D.M. 09/09/1957) salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24/06/1923 n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del regio decreto 06/09/1902 n. 485. Art. 5. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del regio decreto 31/12/1923 n. 2909 (ora disciplinato dal D.M. 09/09/1957) ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24/06/1923 n. 1395, e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24/06/1923 n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento. Art. 6. Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente. Art. 7. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo (ricevuta versamento tassa di concessione governativa) e munita dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente tratta mento di reciprocità con l'Italia; c) certificato di residenza; d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art.4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60; f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in al tro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui al- l'art. 28, prima parte, della legge 08/06/1874 n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale. Art. 8. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente. Art. 9. La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cin- que giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della repubblica. Art. 10. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. Art. 18. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quote spettante a ciascun consiglio dell'ordine. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo. Art. 19. Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile. Art. 20. La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37 n. 2, del presente regolamento, è pronunziata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione. Art. 21. Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare in conformità del precedente art. 10. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10. Art. 22. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente art. 10. Art. 23. L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi se- de nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'istruzione, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo. Art. 24. Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18. Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione. Art. 25. Il consiglio delI'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica. CAPO Il Dell'ordine e del consiglio dell'ordine SEZIONE I Dell'ordine Art. 26. La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 27. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente. Art. 28. La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33. SEZIONE Il Del consiglio dell'ordine Art. 35. Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente. Art. 36. Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio. Art. 37. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari: 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compi to venga adempiuto con probità e diligenza; 2) prende i provvedimenti disciplinari; 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria; 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo; 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine; 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto. Art. 38. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. Art. 39. Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci. Art. 40. Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: |
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