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R.D. 23/05/1924 n. 827

Regio Decreto 23/05/1924 n. 827

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(Aggiornato alla G.U. n. 171 del 25/07/2001)

Modificato da:

R.D. 20 dicembre 1937 n. 2339. D.P.R. 21 aprile 1948 n. 602 D.P.R. 28 luglio 1948 n. 1309. Legge 1° dicembre 1953 n. 936. D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635. D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537 D.P.R. 13 novembre 1976 n. 904 Legge 5 agosto 1978 n. 468 D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367. Legge 27 ottobre 1995 n. 436. D.L.vo 5 dicembre 1997 n. 430 D.L.vo 24 giugno 1998 n. 213 D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, D.P.R. 13 febbraio 2001 n.189. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

TITOLO I Del patrimonio dello Stato Capo I Norme generali.

Art. 1 I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, se- condo le norme del Codice civile. Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.

Art.2 I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli. Capo II Del demanio pubblico.

Art. 3 L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni. L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.

Art. 4 L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza, che ad essa incombe. Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale del- l'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.

Art. 5 I beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio dello Stato. Capo III Dei beni patrimoniali dello Stato. Sezione Norme generali.

Art. 6 I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.

Art. 7 Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile. Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono. Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, pei materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 8 I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal Codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.

Art. 9 Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o, governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato. Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.

Art. 10 Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le prescrizioni dei successivi artt. 11 a 35, salvo quanto è disposto dal R.D. 18 gennaio 1923 n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e dalle relative norme regolamentari. Sezione II Dei beni immobili patrimoniali.

Art. 11 I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) la estensione;

e) il reddito;

f) il valore fondiario approssimativo;

g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;

h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;

i) la durata di tale ostinazione. I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.

Art. 12 I diritti, le servitù e le azimi, che, a norma del Codice civile, sono considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.

Art. 13 Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali. L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle intendenze di finanza. Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle amministrazioni da cui il servizio dipende. Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello Stato ed un altro alla Corte dei conti.

Art. 14 Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli esistenti pres- so le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa annotazione e di quelli destinati in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato. Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il disposto del successivo art. 18.

Art. 15 Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni. Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni nei beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia all'amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunicherà al ministero delle finanze. Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa. Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Art. 16 Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materia- le. Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi e delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale dello Stato.

Art. 17 Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.

Art. 18 (Abrogato)

Art. 19 Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in conformità alle disposizioni date colla L. 15 agosto 1867 n. 3848, e col successivo regolamento del 22 detto mese n. 3852. Sezione III Dei beni mobili.

Art.20 I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

a) mobili destinati al servizio civile governativo, cioèè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;

b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè è il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;

c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati come beni mobili.

Art. 21 Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. I titoli e valori tacenti parte del patrimonio dello Stato sono amininistrati dal ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi che rientrino nella competenza di altri ministeri.

Art. 22 Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili. La consegna si effettua per mezzo di inventario.

Art. 23 Per quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del ministero delle finanze (ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione Economica) . il quale può sempre accertare l'esistenza degli oggetti in conformità delle scritture. Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto di istruzioni speciali, da emanarsi dal ministero delle finanze, ragioneria generale, di concerto colle amministrazioni interessate.

Art. 24 Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 deve presentare:

a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;

b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro na tura e specie;

c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

e) il valore. I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto art. 20 vengono descritti in separati inventari.

Art. 25 I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe. I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili gi iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono iscritti negli inventari.

Art. 26 In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione. In casi eccezionali e col consenso del Ministro delle finanze (ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione Economica) tale incarico presso i ministeri può essere affidato a un funzionario del ruolo delle ragionerie centrali.

Art. 27 Gl'inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell'amministrazione locale che d la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale. L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.

Art. 28 Ogni inventario dei beni mobili, indicati nell'art. 20, deve avere una recapitolazione distinta per categorie e specie di materie. Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 29 I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali. La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati de- v'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi. I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati od affidati ad uscieri per ragione di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a norma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno. I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati.

 

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