| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 18/04/1909 n. 193Regio Decreto 18/04/1909 n. 193 Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28/12/1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15/04/1909 e ne designa i Comuni. -Visti gli articoli 7 e 14 della Legge 12/01/1909 n. 12; -Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro decreto del 1501/1909 ed incaricata di studiare le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28/12/1908 o da altri precedenti; -Ritenuto che l'elenco completo dei Comuni ai quali debbono applicarsi tali norme non può essere approvato se non dopo che sia noto il risultato degli studi che sta compiendo l'altra Commissione, istituita col Nostro decreto del 15 gennaio sopra detto per indicare le zone più adatte alla ricostruzione degli abitati nelle località colpite dal terremoto del 28/12/1908; -Che frattanto però, giusta le preliminari comunicazioni fatte dalla commissione succitata, non v'ha dubbio che l'osservanza delle proposte norme debba essere resa obbligatoria nei Comuni qui appresso indicati, delle tre provincie della Calabria, e di quella di Messina; -Ritenuta l'urgenza di permettere in questi Comuni la ripresa dei lavori edilizi; -Sentito il Consiglio dei ministri; -Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nei Comuni sotto designati colpiti dal terremoto del 28/12/1908, o da altri precedenti, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati, le qui unite norme tecniche igieniche, vi- state d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dei lavori pubblici. In provincia di Catanzaro Nel circondario di Catanzaro: Catanzaro - Albi - Amaroni - Amato - Andali1 - Argusto - Badolato - Belcastro -Borgia - Caraffa di Catanzaro- Cardinale - Cenadi - Centrache - Cerva - Chiaravalle Centrale - Cropani - Davoli - Fossato Serralta - Gagliato - Gasperina - Guardavalle - Isca - Magisano - Marcedusa - Marcellinara - Miglierina - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermiti - Pentone - Petrizzi - San Floro - San Sostene - Santa Caterina del Jonio - Sant' Andrea Apostolo del Jonio - San Vito sul Jonio - Satriano - Sellia - Sersale - Settingiano - Simeri e Cricchi - Sorbo San Basile - Soverato - Soveria Simeri - Squillace - Staletti - Taverna - Tiriolo - Torre di Ruggero - Vallefiorita - Zagarise. Nel circondario di Crotone: Crotone - Belvedere di Spinello - Caccuri - Casabona - Casino2 - Cerenzia - Cirò - Cotronei - Crucoli - Cutro - Isola Caporizzuto - Melissa - Mesoraca - Pallagorio - Petilia Policastro - Petronà - Roccabernarda - Roca di Neto - San Mauro Marchesato - San Nicola dell'Alto - Santa Severina - Savelli - Scandale - Strongoli - Umbriatico - Verrino. Nel circondario di Nicastro: Nicastro3 -Carlopoli - Cicala - Conflenti - Decollatura - Falerna - Feroleto Antico - Filadelfia- Gimigliano - Gizzeria - Maida - Motta Santa Lucia - Pianopoli - Platania - Sambiase4 - San Pietro a Maida - San Pietro Apostolo - Serrastretta - Soveria Mannelli. In provincia di Cosenza Nel circondario di Cosenza: Cosenza - Acri - Altilia - Aprigliano - Belsito - Bianchi - Bisignano - Carolei - Carpanzano - Casole Bruzio - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Celico - Cellara - Cerisano - Cervicati - Cerzeto - Colosimi - Dipignano - Domanico - Fagnano Castello - Figline Vegliaturo - Grimaldi - Lappano - Lattarico - Luzzi - Malito - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Marzi - Mendicino - Mongrassano - Montalto Uffugo - Panettieri - Parenti - Paterno Calabro - Pedace - Pedivigliano - Piane Crati - Pietrafitta - Rende - Rogiano Gravina - Rogliano - Rose - Rota Grega - Rovito - San Fili - San Giovanni in Fiore - San Marco argentano - San Martino di Finita - San Pietro in Guarano - San Stefano di Rogliano - San Vincenzo la Costa - Scigliano - Serra Pedace -Spezzano Grande5 - Spezzano Piccolo - Torano Castello - Trenta - Zumpano. Nel circondario di Castrovillari: Castrovillari - Acquaformosa - Albidona - Alessandria del Carretto - Altomon- te - Amendolara - Canna - Cassano al Jonio - Castroregio - Cerchiara - Civita - Firmo - Francavilla Marittima - Frascineto - Laino Borgo - Laino Castello - Malvito - Montegiordano - Morano Calabro - Mormanno - Mottafollone - Nocara - Oriolo - Papasidero - Platici - Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - San Basile - San Donato di Ninea - San Lorenzo Bellizzi - San Lorenzo del Vallo - San Sosti - Santa Caterina Albanese - Sant'Agata d'Esaro - Saracena -Spezzano Albanese - Tarsia - Terranova di Sibari - Trebisacce - Villapiana. Nel circondario di Paola: Paola - Acquappesa - Ajello6 - Ajeta - Amantea - Belmonte Calabro - Belvedere Marittimo - Bonifati - Bonvicino - Cetraro - Cleto - Diamante - Falconara Albanese - Fiumefreddo Bruzio - Fuscaldo - Grisolia Cipollina -Guardia Piemontese - Lago - Longobardi - Majerà - Orsomarso -San Gineto -San Lucido - San Pietro in Amantea - Santa Domenica Talao - Scalea -Serra d'Aiello - Terrati7 - Tortora - Verbicaro. Nel circondario di Rossano: Rossano - Bocchigliero - Calopezzati - Caloveto - Campana - Cariati - Corigliano Calabro - Cropalati - Longobucco - Mandatoriccio - Paludi - Pietrapaola - San Cosmo Albanese - San Demetrio Corone - San Giorgio Albanese - Santa Sofia d'Epiro - Scala Coeli - Vaccarizzo Albanese. In provincia di Reggio Calabria Nel circondario di Gerace: Agnana Calabra - Antonimina - Ardore - Benestare -Bivongi -Bovalino - Camini -Canolo -Careri - Caulonia - Ciminà - Giojosa Jonica - Grotteria - Martone - Palizzi - Placanica - Portigliola - Riace -Roccella Jonica -San Giovanni di Gerace - Sant'Ilario del Jonio - Stignano - Stilo. In provincia di Messina Nel circondario di Messina: Fiumedinisi - Guidomandri8 - Itala - Lipari (Isola) - Mandanici -Milazzo - Monforte San Giorgio - Roccalumera - Salina (Isola) - San Filippo del Mela - Santa Lucia del Mela - Santo Stefano di Briga9 - Spadafora San Martino10 - Spadafora San Pietro11. Nel circondario di Castroreale: Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Castel Mola - Falcone - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Furnari - Giardini - Graniti - Gaggi - Limina - Malvagna - Mazzarrà Sant'Andrea - Meri - Moio Alcantara - Montalbano di Elicona -Mottacamastra -Novara di Sicilia - Roccafiorita - Roccella Valdemone - Santa Teresa di Riva12 - Taormina - Tripi. Art.2 Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18/04/1909. Vittorio Emanuele, Giolitti, Bertolini Registrato alla Corte dei conti addì 22/04/1909 Reg. 50 Atti del Governo a f. 81. A. Armelisasso. Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli Orlando. Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal Terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909. Art. 1. É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi, o atti a scoscendere, e sul confine fra terreni di natura od andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno o anche più piani orizzontali d'appoggio, eseguendo gli scavi necessari. Art. 2. L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata Dell'edificio stesso, non può di regola superare i 10 metri. I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suo- lo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo. L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5. Art. 3. Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'art. 22, comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero dei piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di interesse artistico e di esercizio industriale. Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza. La loro altezza non può superare i 16 metri, a meno che la destinazione del- l'edificio non richieda assolutamente altezza maggiore. Art. 4. Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o sul terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi Dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione. Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti Dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, o in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base Formato con membrature rigide. Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro. In ogni caso la pressione statica unitaria del terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per un centimetro quadrato. Art. 5. I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. É vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata. É pure vietato, l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici. Art. 6. Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o Baraccati eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovare luogo ambienti abitabili o magazzini. I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda, debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato. Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, Come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso Magazzino o granaio. Art. 7. Gli edifici debbono essere costruiti con sistemi tali da comprendere Un'ossatura di membrature di legno, di ferro, di cemento armato, o di muratura armata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi e tetti) e che contenga nelle sue riquadrature, oppure racchiuda nelle sue maglie, il materiale formante parete, o vi sia immersa. Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile. Art. 8. Negli edifici col solo piano terreno é ammessa anche la muratura ordinaria, purché a) la costruzione sia fatta con buona malta b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o bloc- chi di pietra naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|