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R.D. 16/03/1942 n. 267Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e alla amministrazione controllata Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull’amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l’accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capita- le non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerati pic- coli imprenditori le società commerciali. Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale: l) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell’art. 14; 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell’affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; 5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procederà all’esame dello stato passivo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall’art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al Procuratore della Repubblica che ne cura l’esecuzione. Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell’art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo 6 alla sua data. L’estratto deve contenere il nome della parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debito- re è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario. L’estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere. TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI CAPO I - REATI COMMESSI DAL FALLITO Art. 216. Bancarotta fraudolenta é punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di pro- curare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1) del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. é punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno Art. 217. Bancarotta semplice E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. Art. 218. Ricorso abusivo al credito Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l’imprenditore esercente un’attività commerciale che ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo. Art. 220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito é punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori, denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16 n. 3) e 49. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 221. Fallimento con procedimento sommario Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo. Art. 222. Fallimento della società in nome collettivo e in accomandita semplice Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. CAPO I - REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO Art. 223. Fatti di bancarotta fraudolenta Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile; o della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216. Art. 224. Fatti di bancarotta semplice Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Art. 225. Ricorso abusivo al credito Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. Art. 226. Denuncia di crediti inesistenti Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. Art. 227. Reati dell’institore All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite. Art. 228. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici. Art. 229. Accettazione di retribuzione non dovuta Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni. Art. 230. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, che egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire seicentomila. Art. 231. Coadiutori del curatore Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento. Art. 232. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire centomila a un milione chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. é punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. La pena, nei casi previsti ai numeri 1) e 2) è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale. Art. 233. Mercato di voto Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. e nell’interesse del fallito. |
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