| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 16/03/1942 n. 262Disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al Codice Civile CAPO I Delle fonti del diritto Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) (abrogato) le norme corporative; 4) gli usi. Art. 2 Leggi La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti) . Art. 3 Regolamenti Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5 Norme corporative (abrogato) Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato) La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Co dice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari. Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato) Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti. Art. 8 Usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. (2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. Art. 9 Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. CAPO II Dell’applicazione della legge in generale Art. 10 Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. (2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto. Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25) . (2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. Art. 12 Interpretazione della legge Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se i dell’ordinamento giuridico dello Stato. Art. 13 Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative (abrogato) Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati. Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2) . Art. 15 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Art. 16 Trattamento dello straniero Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505) . Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall’art. 73, L. 31 maggio 1995 n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995.
Pagina 1/1
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|