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R.D. 14/04/1910 n. 639Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari. Preambolo Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia - Vista la legge 24 dicembre 1908 n. 797, e gli articoli ivi richiamati del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col Regio Decreto 29 giugno 1902 n. 281, e dell'altro Testo Unico approvato col Regio Decreto 16 luglio 1905 n. 646, per le leggi sul credito fondiario; -In esecuzione dell'art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908 n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in Testo Unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione al- la materia contemplata dalla legge medesima; -Sentito il consiglio di stato; -Udito il consiglio dei ministri; -Sulla proposta del nostro ministro, segretario di stato per le finanze; Abbiano decretato e decretiamo: Art. Unico. E’ approvato l'annesso Testo Unico, visto, d'ordine nostro, dal Ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1910. Vittorio Emanuele Luzzatti - Facta. Registrato alla Corte dei Conti addì 19 settembre 1910. Reg. 65 atti del Governo a f. 36. A. Monachesi. luogo del sigillo, v. il Guardasigilli Fani. Annesso Disposizioni Generali. Art. 1. 1. I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli economati e sub-economati predetti), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo stato e dagli enti sopra menzionati. Art. 2. 1. Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. 2. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto allo ufficio di conciliazione. 3. L'ufficiale giudiziario o lo usciere dell'ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. 4. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. 5. Per la effettuata notificazione è corrisposta allo ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture. Art. 3. 1. Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. 2. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. 3. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso. Art. 4. 1. Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o della inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello. 2. Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari dell'esecuzione sui mobili. Art. 5. 1. Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati. Art. 6. 1. L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto. 2. Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo. 3. L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario. 4. Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta, sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco. (Illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 4 nella parte in cui prevede “la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anzichè la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore”. Sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 03/03/1994) Art. 7. 1. Dello avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. A piè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco. 2. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione. Art.8. 1. L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore. Art.9. 1. Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti di pagamento. l'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza. 2. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dallo ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna allo affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concor- renza delle somme dovute all'ente medesimo. Art.10. 1. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima. 2. L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere, di cui all'art. 2, alla porta esterna della cassa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita. 3. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi. 4. Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei comuni che non sono se- de di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo. Art.11. 1. Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore. 2. Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella mi- sura che saranno stabilite nel regolamento. la vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto. 3. Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima. 4. Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dello ufficiale incaricato della vendita. 5. L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario. 6. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco. Art.12. 1. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura. 2. La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile. 3. Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. Art. 13. 1. Ove l'ente creditore abbia pignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito. 2. Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. 3. Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge. Art.14. 1. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dallo inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice Civile. |
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