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R.D. 12/10/1933 n. 1539

Regio Decreto 12/10/1933 n. 1539

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

(estratto)

Art. 48 Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riscaldamento o riparo; ed in generale tutti i terreni sottratti, per qualsivoglia altro uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione delle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 49 Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno. Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 50 Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art.89.

Art. 51 Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1:2.000. Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1:1.000, e occorrendo, anche di 1:500. Pei comuni in cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1:1.000. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potrà esser fatta nella scala di 1:4.000. L'ufficio generale del catasto può pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti da scegliersi però tra quelle indicate in questo articolo. CAPITOLO IV Operazioni di qualificazione, classificazione e classamento

Art. 58 La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze notevoli o permanenti.

Art. 60 La classificazione consiste nel suddividere ogni qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta, e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgano a distinguerla dalle altre. L'ufficio generale del catasto determina il numero massimo di classi in cui di regola ciascuna qualità può essere suddivisa. Le eccezioni alla regola stabilita dovranno essere approvate dall'ufficio generale medesimo. Nella classificazione non si tiene conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

Art. 63 Nella classificazione dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 66 Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione o nel classamento.

Art. 75 Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'art.72, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipo, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima. Durante il classamento si verificherà e, se del caso, si rettificherà, la specificazione dei diritti reali di godimento, spettanti ai singoli compossessori di una stessa particella, fatta nella intestazione del possesso a mente dell'art. 55; e si raccoglieranno altresì gli elementi necessari per assegnare, nella intestazione, ai singoli possessori la quota parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi diritti.

Art. 76 I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali o transitorie. I miglioramenti, però, avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dal- l'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esentazioni accordate da leggi speciali. Per conseguenza, salvo il dovuto periodo di esenzione dalla imposta, sul maggior reddito, derivante dai miglioramenti apportati, si terrà conto nell'applicare la classe dei vantaggi procacciati al fondo, anche artificialmente e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 77 I miglioramenti di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono far variare i terreni di qualità, o anche di classe.

Art. 78 I miglioramenti che con qualsiasi operazione agricola si intendesse introdurre nei terreni, saranno preventivamente denunziati per iscritto dal possessore alla commissione censuaria comunale. Nella denunzia si indicheranno in modo chiaro e preciso l'ubicazione, la denominazione, lo stato di coltura e la superficie dei terreni da migliorare ed i possessori confinanti. Saranno inoltre descritte le piantagioni fruttifere esistenti sui terreni medesimi e specificati i miglioramenti che si intende introdurvi.

Art. 79 I miglioramenti, per i quali i possessori avessero omesso di presentare la denunzia preventiva, di cui all'articolo precedente, potranno essere denunciati anche dopo che siano state eseguite le relative operazioni di bonifica e miglioria; ma delle denunzie sarà tenuto conto solamente se ed in quanto i periti catastali possano, in base ad esse, riconoscere in modo non dubbio, lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e la data di questi. Tali denunzie debbono essere fatte nelle forme indicate nell'articolo precedente e possono contenere inoltre quelle altre indicazioni o prove che i possessori credano di aggiungere nel loro interesse. L'ultimo termine utile per la presentazione delle denunzie tardive dei miglioramenti, è quello stabilito dagli artt. 131 e 140 per la presentazione dei reclami sui risultati del classamento.

Art. 86 Affinché, un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso per ciò dalla stima, giusta l'art.16 del testo unico, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Art. 87 Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura. CAPITOLO V Tariffe di estimo

Art. 95 Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualità e classe per unità di superficie all'1 gennaio 1914. Debbono perciò riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.

Art. 96 La parte dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe di estimo, è la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioè: le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di a dattamento del terreno. La rendita padronale lorda poi a sua volta si ricava dal prodotto annuo detraendone le spese di produzione e cioè:

a) le spese annue medie di riparazione, la quota di ammortamento e l'inte resse della parte fissa del capitale di esercizio (animali da lavoro, macchine, strumenti e simili);

b) il valore delle materie prime, principali ed ausiliarie impiegate nella colti vazione (concimi, sementi, mangimi, legittimi, ecc.);

c) i compensi al lavoro sia intellettuale che manuale;

d) l'interesse della parte circolante del capitale di esercizio costituita dalle materie prime e dal numerario occorrenti per far fronte alle esigenze della coltivazione nel primo periodo dell'anno agrario, in attesa dei nuovi raccolti;

e) ed eventualmente le somme erogate in noli di macchine, strumenti e simili che non rientrassero nella composizione normale del capitale di esercizio secondo gli usi e le consuetudini locali. Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici o livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Art. 97 Tra le spese di cui all'articolo precedente sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed ai fitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualità e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate. In modo analogo si conteggeranno le diminuzioni di reddito derivanti ai terreni soggetti a servitù militari degli oneri speciali imposti da tali servitù, e le spese di irrigazione, ogni qualvolta entro una stessa classe di uno stesso comune si verifichino, per gruppi diversi di particelle, spese sensibilmente differenti.

 

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