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R.D. 11/12/1933 n. 1775

REGIO DECRETO 11/12/1933 n. 1775

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

- In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 18/12/1927 n. 2595;

-Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31/01/1926 n. 100;

-Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per i lavori pubblici, di concerto col capo del governo primo ministro, ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Crollalanza – De Francisci - Jung – Acerbo - Ciano. Visto, Il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 Atti del governo, registro 343, foglio 39. - Mancini. ANNESSO A Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

TITOLO I. NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE.

CAPO I. CONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZE.

Art. 1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificial- mente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o supplettivi nella gazzetta ufficiale del regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.

Art. 2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizza- re acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. 3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un an- no dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865 n. 2248, allegato f, e 10 agosto 1884 n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non sieno sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 4. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente salvo quanto è disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

Art. 5. In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1 febbraio 1917.

Art. 6. Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300;

b) per acqua potabile; litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irri gare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

Art. 7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello stato. L'ufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso è pubblicato anche nella gazzetta ufficiale del regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria. Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella gazzetta ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

Art. 8. L'ufficio del genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di pre- sa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del ministero dell'interno. Dove esistono uffici regionali del ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9. Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richieden- te si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

 

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