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R.D. 11/02/1929 n. 274

Regio Decreto 11/02/1929 n. 274

Regolamento per la professione di geometra.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia

-Visto l'art. 7 della Legge 24/06/1923 n. 1395;

-Visto l'art. 23 della Legge 03/04/1926 n. 563, ed il R.D. 01/07/1926 n. 1130;

-Vista la Legge 31/01/1926 n. 100;

-Udito il parere del Consiglio di Stato;

-Sentito il consiglio dei ministri;

-Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Pubblica Istruzione, per i Lavori Pubblici, per l'Economia Nazionale e per le Corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1. Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054.

Art. 2. Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Art. 3. La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R.D. 01/07/1926 n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del comitato anche due membri supplenti, che R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra. sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento. I componenti del comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti,prevale quello del presidente.

Art. 4. Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno stato avente trattamento di reci procità con l'italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

Art. 5. La domanda per l'iscrizione è diretta al comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti: 1/a atto di nascita; 2/a certificato di residenza; 3/a certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; 4/a certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello stato avente trattamento di reciprocità con l'italia; 5/a uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

Art. 6. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7. Gli impiegati dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, se- condo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera. Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende. È riservata alle singole amministrazioni dello stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà , salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

Art. 8. L'albo, stampato a cura del comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della commissione centrale, di cui all'art. 15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9. Il comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

Art. 10. La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo. R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra.

Art. 11. Le pene disciplinari che il comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12. L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il comitato, sentito il rapporto del rettore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordi- nata la cancellazione dall'albo.

Art. 14. Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15. Le decisioni del comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del re, alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23/10/1925 n. 2537 e all'art. 4 del regio decreto 27/10/1927 n. 2145. Però , quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni della commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati R.D. 11/02/1929 n. 274 - Regolamento della professione di geometra. come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazione secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine e dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

 

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