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R.D. 07/03/1935 n. 1324REGIO DECRETO 07/03/1935 n. 1324 Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25/01/1934 n. 285, che costituisce il Parco Nazionale del Circeo. Preambolo VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA -Visto l'art. 14 della legge 25/01/1934 n. 285, con cui si costituisce il Parco Nazionale del Circeo; -Udito il consiglio di stato; -Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i ministri segretari di stato per l'interno, per l'educazione nazionale, per le finanze e per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. unico. È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934 n. 285, sul parco nazionale del circeo, composto di n. 19 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi – Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon – Rossoni. Visto, Il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla corte dei conti, addì 4 luglio 1935 Atti del governo, registro 362, foglio 19. - Mancini. Annesso A Regolamento per l'esecuzione della legge 25/01/1934 n. 285, riguardante la costituzione del parco nazionale del Circeo. Art. 1. I confini del parco nazionale del circeo saranno delimitati da targhe da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro a distanza non maggiore di 100 metri l'una dall'altra e recanti la dicitura: “milizia nazionale forestale - parco nazionale del circeo - divieto di caccia e pesca”. All'esterno del palazzo comunale di ciascuno dei comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel parco, saranno anche collocate delle tabelle portanti la dicitura: “milizia nazionale forestale - parco nazionale del circeo”. Nel territorio del parco sono vietati: a) la manomissione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche; b) la raccolta di specie vegetali; il taglio dei boschi; la caccia; la pesca; l'a pertura di cave, quando non siano stati autorizzati dall'azienda di stato per le foreste demaniali. Art. 2. Fermo restando quanto è disposto dalle leggi 20 giugno 1909 n. 364, 23 giugno 1912 n. 688, nonché dal r. decreto 30 gennaio 1913 n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922 n. 778, e dal r. decreto-legge 24 novembre 1927 n. 2461, nelle località comprese nel perimetro del parco e di cui all'annessa tabella, è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche, e delle formazioni geologiche e paleontologiche. Tale divieto sarà notificato, a mezzo dei messi comunali, ai singoli proprietari ed ai possessori del tempo in cui è fatta la notificazione, e sarà pubblicato per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro del parco. Art. 3. I comuni, enti e privati che intendano eseguire costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere nelle località di cui al precedente art., dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda di stato per le foreste demaniali, la quale, d'accordo con la direzione generale delle antichità e belle arti, potrà prescrivere le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non contrastino con le finalità del parco. Art. 4. L'esercizio delle cave esistenti e l'apertura di quelle nuove, devono essere autorizzate dall'azienda di stato per le foreste demaniali, la quale fisserà, di volta in volta, le modalità per l'esecuzione dei lavori e la durata della concessione. Qualora l'azienda ritenga, per conservare le bellezze naturali della zona, di negare l'apertura o l'esercizio delle cave, fisserà la misura del compenso da corrispondersi al proprietario sempre che il divieto non sia già imposto dalle leggi forestali vigenti, nel qual caso non spetterà al proprietario stesso compenso alcuno. In caso di mancato accordo deciderà la commissione di arbitri di cui all'art. 7 della legge. Art. 5. Ogni anno l'azienda di stato per le foreste demaniali determina le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali nelle località indicate in apposito elenco che sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro del parco. Art. 6. Tutti i tagli boschivi dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'azienda di stato per le foreste demaniali la quale fisserà anche le relative norme per l'utilizzazione. Qualora l'azienda, per conservare le bellezze naturali del bosco, ritenga di negare in tutto o in parte l'esecuzione del taglio, fisserà la misura del compenso da corrispondersi al proprietario del bosco. In caso di mancato accordo, il compenso sarà determinato dalla commissione di arbitri di cui all'art. 7 della legge. Art. 7. L'azienda di stato per le foreste demaniali potrà concedere eventuali contributi agli enti e privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell'ufficiale amministratore del parco, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, sempre però che i lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili in base agli articoli 90 e 91 del r. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà accordare altresì gratuitamente i semi e le piantine occorrenti. Art. 8. L'azienda di stato per le foreste demaniali, nell'interesse della ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati o dell'impianto di nuovi boschi, ovvero della conservazione di determinate specie vegetali o animali, può imporre speciali limitazioni o divieti all'esercizio del pascolo, corrispondendo all'uopo un compenso che sarà fissato con le norme di cui all'art. 7 della legge, salvo che la limitazione e il divieto non dipenda dall'applicazione delle vigenti leggi forestali nel qual caso non spetterà compenso alcuno. Art. 9. Nel territorio del parco sono vietate la caccia, l'uccellagione e la pesca. È altresì vietato l'accesso con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca. È tuttavia concesso di transitare nelle vie di pubblico ed abituale passaggio nell'interno del parco, con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca, purchè le armi siano scariche ed i cani al guinzaglio. È parimenti concesso ai pastori e guardiani di armenti, autorizzati a pascolare nel territorio del parco, il detenere armi da fuoco lunghe e corte a proiettile unico per la difesa della propria e dell'altrui persona e degli armenti affidati alla loro sorveglianza. Art. 10. Entro il perimetro del parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di non detenere che cani esclusivamente da guardia e di sorvegliare affinché questi danneggino la selvaggina. I pastori e guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del parco non saranno considerati contravventori al divieto di caccia qualora uccidano o catturino animali rapaci, nocivi o pericolosi, per indispensabile ed immediata difesa delle persone o degli armenti, sempre che facciano uso dei mezzi consentiti dalle leggi e sempre che consegnino all'amministratore del parco, entro 24 ore, i capi uccisi. La mancata consegna e denunzia è presunzione di esercizio abusivo di caccia. Art. 11. Chiunque intenda esercitare individualmente la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del parco, deve presentare domanda all'ufficio di amministrazione, indicando la località ove vorrebbe cacciare o pescare, la specie di selvaggina o di pesca ed i mezzi dei quali intenderebbe valersi. L'autorizzazione fisserà il luogo di esercizio e la durata del permesso e potrà limitare la caccia, l'uccellagione e la pesca a determinate specie. Art. 12. I cani trovati vaganti nel territorio del parco saranno catturati (od uccisi quando non ne sia possibile la cattura) dagli agenti addetti alla sorveglianza e tenuti per quindici giorni a disposizione del proprietario che potrà riscattarli dietro il pagamento della penale di l. 20 per i cani non da caccia, di l. 50 per quelli da caccia, oltre il rimborso delle spese di mantenimento. Trascorso il termine suddetto l'amministratore del parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente od alla soppressione dell'animale stesso. Saranno considerati vaganti anche i cani da pastore e da guardia trovati lontani dagli stazzi e dagli armenti cui sono adibiti per custodia. Art. 13. Chiunque rinvenga ucciso o ferito un muflone o un capriolo, è tenuto a farne la consegna,, o la denunzia all'amministrazione del parco. Art. 14. L'azienda di stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, potrà concedere sussidi ad imprese di propaganda, di pubblicità e di trasporti di persone, ad enti ed associazioni che svolgano attività sportive, e ad alberghi posti nel territorio del parco. Art. 15. L'azienda di stato per le foreste demaniali, d'accordo con i proprietari, potrà, per meglio assicurare il conseguimento delle finalità del parco, assumere la temporanea gestione dei boschi e terreni compresi nel perimetro del parco stesso. Detta gestione sarà esercitata con le modalità e condizioni e per la durata pattuita nei contratti che all'uopo verranno stipulati con i proprietari. Le gestioni di che trattasi saranno limitate ai casi in cui, previo accurato preventivo esame della direzione, d'accordo il ministero delle finanze, si abbia affidamento che esse non potranno riuscire deficitarie. Art. 16. La commissione consultiva di cui all'art. 10 della legge, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e in seduta straordinaria quando il presidente ne deliberi la convocazione. Art. 17. Gli agenti che elevano la contravvenzione, trasmettono il relativo verbale al- l'ufficio di amministrazione del parco. L'amministratore del parco fa notificare all'interessato, a mezzo del messo comunale, il verbale di contravvenzione con invito a comparire per l'oblazione entro 15 giorni dalla data della notificazione. Art. 18. Il contravventore che intende fare domanda di oblazione si presenta all'ufficio di amministrazione del parco entro il termine stabilito dall'art. precedente e versa all'amministratore il relativo importo. Dell'avvenuta oblazione l'amministratore del parco stende regolare verbale. Art. 19. La notificazione, i verbali, la quietanza e qualsiasi altro atto relativo alle oblazioni sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni. Annesso B Tabella delle località comprese nel perimetro del parco nazionale del circeo in cui è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche e paleontologiche (redatta secondo le indicazioni della regia sovraintendenza alle antichità).
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