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R.D. 06/09/1912 n. 1104

Regio Decreto 06/09/1912 n. 1104

Istituzione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale per l'esercizio di attribuzioni varie relative alla edilizia nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

-Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909 n. 12;

-Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912 n. 801;

- Visto il R. decreto 18 aprile 1909 n. 193, convalidato con la legge 21 luglio 1910 n. 579;

-Vista la legge 28 luglio 1911 n. 842;

-Udito il Consiglio dei ministri;

- Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro del- l'interno, di concerto coi ministri, segretari di stato per i lavori pubblici e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'approvazione dei progetti per gli edifici pubblici governativi, da costruire nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, il cui importo superi le £. 200.000, esclusi quelli di pertinenza delle amministrazioni della guerra e del- la marina, è data dal ministro dei lavori pubblici, udito il parere di uno speciale comitato del consiglio superiore dei lavori pubblici. Allo stesso comitato sono pure sottoposti, quando o per il loro rilevante ammontare o per altri motivi ne sia fatta richiesta dal ministro dell'interno, quei progetti di opere d'interesse locale la spesa delle quali debba, in tutto od in parte, gravare sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909 n. 12.

Art. 2. Spetta al comitato, istituito con l'articolo precedente, di esercitare, invece del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le attribuzioni di cui all'art. 3 delle vigenti norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché di dar parere, in seguito a richiesta del mi nistro dei lavori pubblici, su tutte le questioni di edilizia sismica e su quelle relative all'interpretazione ed all'uniforme osservanza delle norme predette. Il comitato può essere incaricato dal ministro dei lavori pubblici di fare direttamente studi e formulare proposte per la risoluzione di problemi attinenti al- la tecnica costruttiva nei comuni indicati nel comma precedente.

Art. 3. Il comitato è presieduto da un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto di 4 ispettori superiori del genio civile in servizio attivo. Fanno altresì parte del comitato, per tutte le questioni che non siano di carattere esclusivamente tecnico, il Direttore Generale dell'amministrazione civile presso il ministero dell'interno, e quello dei servizi speciali presso il ministero dei lavori pubblici. Il presidente ed i 4 ispettori sono designati con decreto del ministro dei lavori pubblici. possono, per l'esame e lo studio di determinati affari, con decreto pure del ministro dei lavori pubblici, essere aggregate al comitato in modo permanente, o volta per volta, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Art. 4. Con R. decreto sarà stabilito quanto occorre per il funzionamento del comitato. la spesa necessaria sarà prelevata annualmente, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, in parte sui fondi assegnati nel bilancio dei lavori pubblici per la costruzione degli edifici pubblici governativi ed in parte su quelli di cui all'art. 1/a della legge 28 luglio 1911, n. 842. sarà, a tal fine, istituito apposito capitolo nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.

Art. 5. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912. VITTORIO EMANUELE GIOLITTI - SACCHI - TEDESCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1912

 

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