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R.D. 06/09/1912 n. 1080Art. 31. Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i, e specialmente si debbono: 1. sostituire le scale di murature e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso 2. in cui i gradini poggino su due muri maestri; 3. sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte; 4. ridurre gli aggetti, le cornici, balconi, e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità 5. degli articoli 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo 6. da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia 7. avvenuto. L'altezza di tale edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3. Art. 32. Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3. Art. 33. Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite al- l'art. 5. Art. 34. Gli edifizi lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 31, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio, e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione, ed quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'ingabbiatura esterna detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio, ed a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro. Art. 35. Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 6, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite. Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto all'art. 34, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana. É vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri. Art. 36. Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata. Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collega- mento ben rigido colla rimanente armatura o intelaiatura. Art. 37. Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente Art. 27, per la parte da ricostruirsi. TITOLO IV Norme igieniche Art. 38. Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888 n. 5849. L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3. Art. 39. Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche annesse al regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12. TITOLO V Sanzioni, azioni, procedimenti Art. 40. Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni é tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa. Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile. Art. 41. Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da l. 20 a l. 2000. Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore appaltatore, od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte. Art. 42. Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale procedente e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni. Art. 43. Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale: a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni; b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine; c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate; d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente. Art. 44. Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato. Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione. Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata. Art. 45. Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 41. Art. 46. Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello stato, o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza, tra i liberi professionisti. Art. 47. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 43, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta. I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le pre- senti norme. Art. 48. Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere trasmessa, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile. Art. 49. Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'articolo 43. Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte. Art. 50. Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale. Art. 51. Le disposizioni della legge 26 giugno 1904 n. 267, non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni. Art. 52. Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici. In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale. Art. 53. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciale e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle provincie o dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denunzia delle condizioni. TITOLO VI Disposizioni transitorie Art. 54. Pei decreti e le sentenze di condanna, che, emessi prima della attuazione delle presenti norme, fossero ancora da eseguire, relativamente a fatti che le norme stesse non prevedono più come reati, il pretore od il tribunale competente, con apposito provvedimento, ne dichiarerà d'ufficio cessata la esecuzione e tutti gli effetti penali, revocando col provvedimento stesso l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, che fosse contenuto nel decreto nella sentenza di cui viene a cessare l'esecuzione. Art. 55. Il pretore od il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero, dell'ufficio del genio civile, o di chi vi abbia interesse, potrà revocare, con apposito provvedimento, l'ordine di modificazione o di demolizione di edifizi, dato con decreto o sentenze per fatti che le presenti norme non prevedano come reati, anche quando i decreti o le sentenze stesse abbiano avuto per ogni altro riguardo esecuzione. R.D. 06/09/1912 n.1080 – Approv. norme per riparaz., ricostruz. e costruz. edifici colpiti dal terremoto. Art. 56. Prima di provvedere ai sensi indicati negli articoli precedenti 54 e 55, il pretore od il tribunale, da cui sia stato emesso il decreto o la sentenza, dovrà richiedere che l'ufficio del genio civile proceda a constatazioni tecniche per accertare che lo stato e la costruzione dell'edificio non contrastino con alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti norme e, se sarà necessario, potrà anche ricorrere all'opera di uno o più periti, in conformità di quanto é stabilito nell'art. 46 di queste stesse norme. Visto, d'ordine di sua Maestà: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno Giolitti Il Ministro Dei Lavori Pubblici Sacchi. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Finocchiaro-Aprile. |
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