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R.D. 06/09/1912 n. 1080Art. 11. Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 23 lettera b) per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre un zoccolo di muratura. Art. 12. É vietato l'uso delle volte di muratura e di quelle comunque spingenti, impostate al di sopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purché con saetta non minore del terzo della corda, e munito di tiranti per elidere le spinte. Art. 13. Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente dai solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti. Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m. debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed esse- re impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni. Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica. Art. 14. I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture pesanti e facili a disgregarsi. Art. 15. Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti: a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, spe cialmente quando costituisce mezzo d'irrigidamento; b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti o di qualunque altro materiale che presenti solidità leggerezza e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica; c) le strutture murarie indicate al comma b) del precedente Art. 9, limitata mente al solo piano terreno. Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero anche se di argilla o di altre sostanze non cotte. Art. 16. Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indeboli- mento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico. Art. 17. É vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura. Art. 18. Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porte e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro, con arco di scarico. Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato. Art. 19. É vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri, i balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono es- sere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dell'armatura le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili. Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda, se di lamiera. Art. 20. La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro. Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come é prescritto all'art. 13 pei travi di solaio. Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 45 per metro quadrato, anche se bagnato. Art. 21. Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato. Art. 22. Le condutture di ogni specie, siano esse canne di canini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono es- sere accuratamente isolate dalla membrature dell'organismo resistente. Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri. Art. 23. Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme: a) le strade devono essere larghe almeno 10 m. negli abitati, aventi popola zione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventual- mente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8;Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6; b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, l'altezza maggiore della larghezza della strada stessa: 1. diminuita di m 2.00, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale 2. a 10 m.; 3. diminuita di m. 1, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.; 4. aumentata invece di m. 2, quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da 5. un sol lato; c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai precedenti comma, esse debbono costruirsi in ritiro, rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza; d) per gli edifizi di altezza superiore a 10 m. nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, é prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio. La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio, e su di essa possono anche costruirsi fabbricati di altezza non superiore ai 10 m, purché non siano mai destinati ad uso di abitazione. e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza di cortili e degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere almeno di 5 m. purché l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio, dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma a; f) chi ricostruisce od esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confi ne. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine. Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi, e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato. Art. 24. Sono vietate: a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 m. o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente; b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento; c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dal- l'art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento; fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,50; d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo. Art. 25. Salvo quanto sarà stabilito con decreto ministeriale pei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei comuni colpiti dal terremoto, in detti calcoli si debbono considerare: 1/a le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza), aumentato di una percentuale che rappresenti lo effetto delle vibrazioni sussultorie; 2/a le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione. TITOLO II Ricostruzioni Art. 26. Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti. Art. 27. Tolto il caso della esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente Art. 26, potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purché non venga supera- ta l'altezza di 10 m. ed il numero di due piani. Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dall'art. 3. Art. 28. Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono es- sere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 5. TITOLO III Riparazioni Art. 29. Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti. Art. 30. Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionali o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani. |
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