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R.D. 03/02/1901 n. 45

Regio Decreto 03/02/1901 n. 45

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Estratto.

TITOLO III

CAPO IX Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Art. 88 Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art.36 della legge, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali. Salvo le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, a termini dell'art. 36 della legge, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettendo ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo o al corso di quelle superficiali, aumentino la umidità del suolo abitato o cagionino ristagni di acqua od impaludamenti.

Art. 89 Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare:

a) le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni, così nell'aggre gato urbano, come nella campagna, per quanto riguarda l'ubicazione e la orientazione, le condizioni di agglomeramento di aerazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità del suolo, dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura, la provvista dell'acqua, la fognatura domestica e lo smaltimento delle immondizie, la regolare funzione dei focolari ed apparecchi di riscaldamento, l'abitabilità dei pianterreni e delle soffitte, ecc.;

b) le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli artt. 39 e 40 della legge.

Art. 90 Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'autorità sanitaria provinciale sui relativi disegni e piani regolatori, i quali debbono ri spondere alle norme contenute nel comma a) dell'articolo precedente, e alle condizioni igieniche circa l'orientazione, l'ampiezza e struttura delle strade e piazze, la disposizione delle opere di fognatura, il rapporto dell'area fabbricabile a quella da lasciare scoperta, ecc.

Art. 91 L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'autorità sanitaria, e saranno dovunque proibiti:

a) gli scarichi di materie luride e liquidi di rifiuto domestici e industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;

b) i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili di rifiuti, di immondezze, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e oggetti nauseanti.

Art. 92 Nelle province ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i comuni (in esecuzione dell'art.37 della legge) dovranno, con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi ed a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa, e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali, affine di impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici. Qualora i comuni non osservino le prescrizioni di questo

articolo, provvederà di ufficio il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 93 La giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da osservare negli stabilimenti industriali

Art. 94 Spetta alla giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salve nei casi di urgenza le facoltà attribuite al sindaco dall'art. 151 della legge comunale.

Art. 95 L'ordine emanato dalla giunta sarà dal messo comunale notificato agli interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, pos- sono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario. Contro il decreto del prefetto, salvo il disposto dell'art.21 della legge 1-51890, è ammesso il ricorso nel termine di un mese al Ministro dell'interno che provvede, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 96 I ricorsi al prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti stabilimenti o di rimozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli artt. 3, 7 e 151 della legge comunale e provinciale.

Art. 97 Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli artt. 36, 39, 40 e 41 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica saranno indicate in capitoli distinti le norme per il risanamento del sottosuolo, nonché quelle per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sieno agglomerate o sparse nella campagna. I regolamenti locali d'igiene si uniformeranno, per quanto sarà possibile, alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dal Ministero dell'interno sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 98 La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati ad uso di scuola e la loro ubicazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 99 Il rifiuto del sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata dev'essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati. Costoro, salvo il disposto dell'art.1 n. 5, della legge 01/05/1890, potranno entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del sindaco ricorrere al prefetto.

Art. 100 Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al prefetto si applicano alla dichiarazione fatta dal sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima. Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al sindaco di provvedere l'urgenza a termine dell'art.151 della legge comunale e provinciale.

Art. 101 L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal Consiglio superiore di sanità in esecuzione dell'art.38 della legge, sarà riveduto dallo stesso consiglio, ordinariamente, ogni triennio o, straordinariamente, su richiesta dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno, per introdurvi le aggiunte e le modificazioni che possono essere rese necessarie da impianti di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione.

Art. 102 In base all'elenco compilato dal Consiglio superiore di sanità, giusta l'art.38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l'eccezione fatta dall'art.38 della legge primo capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

Art. 103 L'accertamento, fatto dalla giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del messo comunale notificata al proprietario. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al prefetto, il quale deciderà, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

Art. 104 Spetta alla giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria o manifattura inscritta alla prima classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Art. 105 Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il prefetto parteciperà tale avviso alla giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La giunta, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sta- bilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell'art.38 della legge.

Art. 106 Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di pubblica utilità, dei progetti di costruzione dei pubblici edifici e dei regolamenti di edilizia sarà sentito il Consiglio provinciale di sanità in tutto quanto può interessare la pubblica igiene. Per le opere contemplate dall'art.9 della legge 25/06/1865 n. 2359, o che interessino più province, in luogo del parere di detto consiglio, verrà richiesto quello del Consiglio superiore di sanità.

 

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