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R.D. 02/10/1919 n. 2074

Regio Decreto Legge 02/10/1919 n. 2074

Ordinamento del personale delle biblioteche governative, e relativo stato giuridico ed economico. Costituzione delle soprintendenze bibliografiche

Estratto

Art. 1 Sono costituite 12 soprintendenze bibliografiche in conformità della tabella A, allegata al presente decreto e firmata, d’ordine nostro, dal ministro proponente. Ad esse spetta, sotto la direzione del ministero dell’istruzione pubblica, la tutela dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli e delle stampe e incisioni rare e di pregio, giusta le norme della legge 20 giugno 1909 n. 364, e la conservazione e l’incremento delle biblioteche pubbliche.

Art. 2 Le soprintendenze bibliografiche hanno le seguenti attribuzioni: 1º vegliano sulla conservazione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da comuni, da enti morali, e da privati, e curano la compilazione del catalogo generale dell’elenco indicativo di detto materiale; 2º vigilano sulle raccolte incamerate e date in consegna a comuni e ad enti morali per devoluzione dei beni di corporazioni religiose soppresse, e intervengono alla consegna delle raccolte stesse ai comuni e agli enti mora- li; 3º fanno le notificazioni dell’importante interesse ai termini dell’art. 5 della legge 20 giugno 1909 n. 364, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all’art. 1, comma terzo, della legge stessa; 4º vigilano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni degli articoli 2 e 5 della citata legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte possedute da enti morali e di quelle di importante interesse possedute da privati; 5º propongono al ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica, secondo le disposizioni dell’art. 4 della legge citata; 6º propongono al ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli dal ministero giusta l’art. 7 della legge predetta; 7º esercitano le funzioni di uffici per l’esportazione ai termini della legge predetta, della legge 12 giugno 1902 n. 185, e del regolamento 30 gennaio 1913 n. 363; 8º propongono gli acquisti di materiale prezioso e raro, ogni qual volta ritengano debba essere esercitato dal governo il diritto di prelazione giusta l’art. 6 della legge citata; 9º operano le ricognizioni delle raccolte degli enti e dei privati; 10º propongono gli aiuti da concedersi sul bilancio del ministero, alle biblioteche, dei comuni e degli enti per l’ordinamento e l’incremento delle collezioni, e danno parere sulle domande di sovvenzione presentate dagli enti medesimi; 11º promuovono l’istituzione di nuove biblioteche, e vigilano sulle biblioteche popolari, riferiscono al ministero circa le condizioni di esse e il loro incremento; 12º preparano i dati per la statistica generale.

Art. 3 I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci e gli economi dei benefici vacanti coadiuvano le soprintendenze, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi bibliografici, e intervenendo dovunque lo richieda l’osservanza della legge che regola tale tutela. La stessa coadiuvazione spetta ai fabbriceri, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono codici, antichi manoscritti, incunabuli, stampe e incisioni rare e di pregio.

 

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