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R.D. 02/04/1885 n. 3095

Regio Decreto 02/04/1885 n. 3095

Estratto

Approvazione del T.U. della legge 16/07/1884 n. 1518 (serie terza), con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente 20/03/1865, sui lavori pubblici.

Capo I CLASSIFICAZIONE DEI PORTI

Art. 1 I porti sono di due categorie: alla prima categoria appartengono i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente e precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.

Art. 2 I porti ed approdi di seconda categoria si dividono in quattro classi. Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima iscritti per essere situati a capo di grandi linee di comunicazione, e il movimento commerciale dei quali, giovando ad estesa parte del regno, ed al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato; e quegli altri che, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono di interesse generale dello Stato, e nei quali la quantità delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25.000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio. Sono di terza classe quelli, l'utilità dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia e nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia inferiore a 10.000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio. Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiagge tanto del continente quanto delle isole non assegnati alle tre classi precedenti. I porti lacuali che soddisfano alle condizioni del presente articolo, saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

Art. 3 "Secondo le norme stabilite nel precedente articolo, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonché dei Consigli delle province e dei comuni interessati" (modificato dall'art. 15 della legge 30/06/1955 n. 1534). Capo II SPESE PER I PORTI E DESIGNAZIONE DELLE OPERE MARITTIME

Art. 4 Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni, se- condo la natura e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite.

Art. 5 Sono opere che riguardano i porti, i fari e spiagge:

a) i moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

b) i moli, le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

c) le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

d) gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interramenti;

e) i bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

f) i canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

g) gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;

h) le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;

i) i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico ammini strativo e di polizia dei porti;

k) i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

f) ogni altra opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.

Art. 16 Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo e l'abbellimento dell'abitato. Questa disposizione è applicabile anche ai porti di quarta classe. Capo III DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PORTI DI QUARTA CLASSE

Art. 19 Sono obbligatorie per i comuni o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese:

1) per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiagge;

2) per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonché delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi;

3) potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100.000 quando, dopo udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiagge e fari, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle deputazioni provinciali siano dal Ministero dei lavori pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.

Art. 20 La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori e caratteri distintivi, della luce saranno fissati dal Ministero dei lavori pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.

Art. 21 Le scavazioni che si rendessero necessarie nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato. L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sarà dai comuni pagato diretta mente agli appaltatori. All'eseguimento dei lavori indicati dall'art. 17 sarà provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza del- l'ufficio del genio civile.

Art. 22 Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sarà udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa necessaria. Ai comuni stessi dovrà essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte. Si reputano assenzienti quei comuni i quali entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni od osservazioni in contrario. Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei lavori pubblici, udito il pare- re del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 23 Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sarà provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:

Art. 25 I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei porti di quarta classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno, a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei lavori pubblici, e gli altri dai prefetti.

Art. 26 Il Ministero dei lavori pubblici, udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiagge e fari, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deciderà sulla opportunità e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate. A tal fine sarà tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile, che potranno avere il commercio e la navigazione, del- la entità della spesa, dei mezzi finanziari del comune e delle associazioni dei comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dal- la tassa supplementare e da quella di ancoraggio della concessione degli arenili.

Art. 27 Il concorso dello Stato e delle province nelle spese per nuove opere straordinarie accennate dall'art. 22 della presente legge, sarà obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Ministero dei lavori pubblici abbia riconosciuto la necessità o la utilità. Nondimeno il comune o i comuni interessati, avranno facoltà di far eseguire a loro cura anche le altre opere servendosi delle entrate indicate ai paragrafi

a), b), e), f), e di quelle del paragrafo d), purché le province siano disposte ad accordare il loro concorso. Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28 L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di quarta classe, fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dopo udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilità pubblica.

Art. 32 Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento ed alla conservazione di porti di quarta classe saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 33 I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei lavori pubblici, una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione dei porti di quarta classe delle rispettive province.

Art. 34 Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di prima, seconda, terza e quarta classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione. Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali nelle calate interne dei porti ogni volta che non siano a carico dei comuni.

Art. 38 Per le opere in costruzione nei porti di quarta classe i comuni più interessati avranno facoltà di promuovere la costituzione di consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto con le stesse norme stabilite dalla presente legge.

 

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