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P. 18/07/2002

(GU n. 173 del 25-7-2002)

Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze prodotte ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, e per la comunicazione telematica di ammissione o diniego del credito d'imposta ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 8.

Il Direttore dell'Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze presentate per l'ammissione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

1.1. Per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art. 10 del De- creto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, nonchè nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art. 11, del medesimo Decreto-Legge n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti dalle citate disposizioni devono trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di disconoscimento del beneficio, un'istanza contenente i dati indicati nell'allegato A al presente provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni.

1.2. I dati di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche descritte nell'allegato B al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto di gestione delle istanze di ammissione al credito d'imposta per le aree svantaggiate" denominato "Credito 388", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.

1.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di concessione del credito d'imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente anche la data dell'impegno alla trasmissione telematica e la sottoscrizione dell'intermediario incaricato; tale istanza dovrà essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione.

2. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di diniego del credito d'imposta effettuate dall'Agenzia delle entrate.

2.1. Il Centro operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1-ter del Decreto-Legge n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell'allegato C al presente provvedimento.

2.2. Gli incaricati della trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto l'impegno della trasmissione dei dati contenuti nell'istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza, nonchè di ammissione o di diniego del credito d'imposta.

2.3. Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1-quater, del Decreto-Legge n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio nonchè le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione. Motivazioni. Con gli articoli 10 e 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili nella forma di crediti d'imposta compensabili ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, prevista dall'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del citato

art. 10 del Decreto-Legge n. 138 del 2002, è stata prevista la formatico denominato "Credito 388" per la gestione completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento; per la loro trasmissione telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell'allegato B. Il citato prodotto informatico consente altresì la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta dell'Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell'allegato C al presente provvedimento. Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto per definire le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi del comma 1-quater del medesimo art. 10 del De- creto-Legge n. 138 del 2002, per consentire la verifica dei crediti d'imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in compensazione, nonchè del rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla Legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei connessi programmi di controllo da parte dell'agenzia delle entrate. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Roma, 18 luglio 2002 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

 

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