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P. 13/06/2007AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 13 Giugno 2007 Diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni. Il Direttore dell'Agenzia -Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, le disposizioni del capo V sull'accesso ai documenti amministrativi; - Vista la legge 11 febbraio 2005 n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; -Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e integrazioni; -Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e successive modificazioni; -Vista la delibera del Comitato di gestione del 28 maggio 2007; Determina: Art.1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. L'Agenzia del territorio assicura il pieno esercizio del diritto di accesso, le cui modalità restano disciplinate dal presente regolamento, emanato in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006. 2. Il diritto di accesso si esercita sugli atti che l'Agenzia detiene, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15. 3. Per "documento amministrativo" s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". 4. L'Agenzia del territorio consente l'accesso ai documenti amministrativi anche per via telematica, in applicazione della normativa sull'Amministrazione digitale. L'accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici avviene secondo le modalità previste nel presente regolamento. 5. Rimangono ferme le particolari disposizioni che regolano la consultazione degli atti catastali e i registri immobiliari. Art. 2 - Soggetti legittimati all'accesso 1. Sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti stabilmente dalle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del territorio tutti i soggetti, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che hanno un interesse personale, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l'accesso, non compresi nelle tipologie indicate nel successivo art. 15. 2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia. Art. 3 - Controinteressati 1. Per controinteressati s'intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Art. 4 - Richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso è proposta al responsabile dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente. 2. La richiesta formale presentata ad unità organizzativa diversa da quella nei cui confronti deve essere esercitato l'accesso è dalla stessa trasmessa a quella competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione. 3. La richiesta può pervenire all'Agenzia anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax o per via telematica. In questi casi, a scopo di identificazione, deve essere allegata la copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 4. La richiesta di accesso può essere presentata anche all'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente. Art. 5 - Ufficio relazioni con il pubblico 1. Compete all'Ufficio relazioni con il pubblico lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonchè di promuovere i contatti con i relativi responsabili. 2. L'U.R.P. è tenuto a fornire agli utenti, relativamente ai singoli procedimenti amministrativi, informazioni sui costi di estrazione di copie e di trasmissione degli atti, nonchè ogni altra informazione sulle modalità di esercizio del diritto di accesso. Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, o su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa, competente a formare il documento ovvero a detenerlo stabilmente. 2. Nel caso di documenti il cui procedimento sia di competenza di più strutture centrali e/o periferiche, responsabile del procedimento è il dirigente o il dipendente da lui designato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, oppure quello competente a detenerlo stabilmente. Art. 7 - Competenze del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di accesso provvede ad istruire il procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalità previste dal presente regolamento e secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonchè di quelli indicati nei successivi articoli 10, comma 3, e 11, comma 2. 2. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare: a) accerta l'identità del richiedente; b) verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente; c) valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l'ammis sibilità dell'istanza; d) verifica l'esistenza di eventuali controinteressati; e) cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati; f) adotta le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso. Art. 8 - Contenuti della richiesta di accesso 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, la richiesta di accesso deve essere redatta per iscritto, in carta semplice. 2. Nella richiesta devono essere riportate: a) le generalità del richiedente, complete di codice fiscale, del recapito anche telefonico e/o di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di accesso; b) gli atti oggetto della richiesta o, eventualmente, il procedimento in cui gli stessi sono inseriti, nonchè altri elementi utili all'identificazione del tipo di informazione e/o documento richiesti; c) l'interesse personale, concreto ed attuale di cui è portatore; d) la finalità che eventualmente consente il rilascio della copia in carta libera; e) la data e la sottoscrizione. 3. I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all'accesso agli atti, nonchè coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati, attestando i relativi poteri. 4. La richiesta di accesso è acquisita al protocollo. Art. 9 - Procedimento di accesso informale 1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente, ovvero all'U.R.P. 2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, nonchè far constare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copie, ovvero con modalità informatiche. Art. 10 - Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interes- se alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento, ovvero sull'esistenza di controinteressati, il soggetto interessato deve compilare istanza di accesso formale, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile presso l'ufficio o scaricabile dal sito web dell'Agenzia. 2. Anche al di fuori dei casi innanzi indicati, il soggetto interessato può sempre presentare richiesta formale. 3. Ove la domanda sia irregolare, ovvero incompleta, l'Agenzia, entro dieci giorni dalla ricezione, ne dà comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla regolarizzazione della domanda. 4. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati anche sulla base degli atti richiamati da quello per cui si chiede l'accesso e appartenenti al medesimo procedimento. 5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede in ordine alla richiesta di accesso. Art. 11 - Accoglimento della domanda di accesso 1. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'unità organizzativa, della sede presso cui rivolgersi, degli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, del nominativo del responsabile del procedimento, nonchè del termine entro cui l'accesso agli atti può essere esercitato. 2. L'accesso agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia preso visione degli atti, per ottenere l'accesso ai documenti, deve essere presentata una nuova richiesta. 3. L'accoglimento dell'istanza di accesso è comunicato con le stesse modalità della richiesta di accesso. 4. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o quelle previste nel presente regolamento. Art. 12 - Modalità di esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. Nel caso in cui il documento sia stato pubblicato è sufficiente l'indicazione degli estremi di pubblicazione. 2. E' consentito il rilascio parziale di copia dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina dei documenti e le pagine omesse devono essere indicate. 3. Salvo i casi di partecipazione al procedimento, l'accesso agli atti presupposti ed endoprocedimentali, in genere, si esercita nei modi e nelle forme consentite per il provvedimento finale. 4. L'esame dei documenti avviene presso l'unità organizzativa indicata nell'atto di accoglimento della domanda, alla presenza del personale incaricato. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo; ogni abuso sarà punito nei modi di legge. |
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