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P. 08/04/2003

(GU n. 86 del 12-4-2003)

Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche previsto dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli investimenti delle imprese produttrici di prodotti editoriali previsto all'art. 8 della Legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione dei crediti d'imposta da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni

a) modello IPC, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche, previsto rispettivamente dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, da presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, da parte dei soggetti che hanno optato per i regimi agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali e si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate

b) modello IPE, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti, previsto dall'art. 8 della Legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un frontespizio riservato ai dati identificativi del soggetto che presenta l'istanza e dal quadro A riservato ai dati relativi all'investimento ed alla determinazione del credito d'imposta richiesto.

2. Reperibilità dei modelli.

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia dalle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it 2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente provvedimento.

2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2.4. E 'consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

3. Termini di presentazione.

3.1. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera a) mod. IPC - devono essere presentate nell'anno 2003 a partire dal 14 aprile 2003; negli anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno.

3.2. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera b) mod. IPE -devono essere presentate a partire dal 14 aprile 2003.

4. Modalità di presentazione.

4.1. Le istanze di cui al punto 1.1, devono essere presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze di cui al punto 1.1, lettera a), è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDIT RFA"; la trasmissione dei dati contenuti nelle istanze di cui al punto 1.1, lettera b), è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOR". Detti prodotti di gestione sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

4.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare ai soggetti interessati un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo dei prodotti informatici di cui al punto 4.2, nonchè copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

4.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.

-Motivazioni. Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 8 della Legge 7 marzo 2001, n. 62, originariamente fruibili in via automatica. In particolare, nel determinare il limite degli oneri finanziari disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni di cui trattasi, il citato Decreto ha subordinato la fruizione dei crediti anzidetti, i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dal 12 febbraio 2003, (data della sua entrata in vigore), all'accoglimento di un'istanza da presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate. Sulla base di quanto previsto dal medesimo Decreto, le istanze devono essere presentate: successivamente all'acquisto della apparecchiatura informatica necessaria alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge n. 388 del 2000 a favore delle persone fisiche che si avvalgono della facoltà di farsi assistere negli adempimenti fiscali dall'Agenzia delle entrate; prima dell'effettuazione degli investimenti, per la fruizione del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della Legge n. 62 del 2001 a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali. Peraltro le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 388 del 2000, sono state recentemente modificate, con decorrenza dall'anno 2004, con il Decreto- Legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39. Lo stesso Decreto 7 febbraio 2003 ha disposto, inoltre, l'applicabilità alle predette agevolazioni delle procedure e modalità previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con esclusione della disposizione contenuta nel comma 1-ter concernente la conservazione del diritto di priorità delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi, rinviando la definizione dei dati da indicare nelle istanze ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale vengono approvati i modelli - mod. IPC - mod. IPE - con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione delle predette istanze. Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ai prodotti di gestione denominati "CREDIT RFA" e "CREDITOR", che saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze, viene attribuita al Centro operativo di Pescara. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Decreto 7 febbraio 2003, il termine iniziale per la presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 viene fissato al 14 aprile 2003. Limitatamente alle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attività marginali, viene, inoltre, stabilito al 1 febbraio di ogni anno il termine iniziale per la presentazione delle istanze per gli anni successivi al 2003; ciò al fine di garantire un trattamento paritario tra i soggetti interessati, tenuto conto che la domanda di adozione del regime fiscale previsto per le attività marginali può essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno (punto

2.1 del provvedimento del 14 marzo 2001). Con il presente provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4. Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara Allegati: omissis

 

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