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P. 08/02/2005

AGENZIA DELLE ENTRATE Provvedimeto 8 febbraio 2005

Modifiche al decreto 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, da sottoporre a registrazione: approvazione delle specifiche tecniche per la registrazione telematica delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'articolo 17, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Individuazione di nuovi intermediari.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Registrazione telematica delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici.

1.1. Si approvano le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento per la registrazione telematica delle denunce dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di cui all'art. 17, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dei relativi pagamenti.

1.2. Tali denunce sono registrate per via telematica, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

2. Modifiche al decreto 31 luglio 1998.

2.1. All'art. 15, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa».

2.2. All'art. 17, comma 2, le parole «lettere b), c), d) ed e)» sono sostituite da «lettere b), c), d), e), f) e g)».

2.3. All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia di cui all'art. 17, comma 3-bis, del testo unico sull'imposta di registro, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate, rispettivamente, nell'allegato tecnico bis o quinquies, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23»

b) al comma 3, dopo la parola «contratto», sono aggiunte le parole «o denuncia».

2.4. All'art. 21, comma 1, le parole «allegati bis e quater» sono sostituite da «allegati bis, quater e quinquies».

2.5. All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: i. al primo periodo, dopo la parola «contratti» sono aggiunte le parole «o delle denunce»; ii. alla lettera d), dopo la parola «contratti» sono aggiunte le parole «, denunce»; iii. alla lettera e), dopo la parola «contratti» sono aggiunte le parole «o delle denunce»; iv. all'ultimo periodo, dopo la parola «contratto» sono aggiunte le parole «, denuncia»

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola «contratti» sono aggiunte le parole «, le denunce»

c) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «contratto» sono aggiunte le parole «o denuncia».

2.6. Nell'allegato tecnico bis tutte le ricorrenze delle parole «Euro 51,65» sono sostituite dalle parole «Euro 67,00», le parole «Euro 10,33» sono sostituite dalle parole «Euro 11,00» e le parole «vedi Tabella B» sono sostituite dalle parole «vedi esempio in Tabella B».

2.7. L'allegato tecnico quater è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento.

2.8. E' aggiunto l'allegato tecnico quinquies, il quale corrisponde all'allegato 1 al presente provvedimento. Motivazioni Con il presente provvedimento l'Agenzia delle entrate estende l'utilizzo di procedure telematiche alla registrazione delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'art. 17, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: tale norma stabilisce che per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata l'obbligo di registrazione può essere assolto presentando, entro la fine del mese di febbraio, una denuncia relativa ai predetti contratti, stipulati nel corso dell'anno precedente. La registrazione telematica della denuncia comporta la registrazione dei singoli contratti cui la stessa si riferisce. Si ricorda che l'adozione di procedure telematiche per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto è obbligatoria per i possessori di almeno cento unità immobiliari e facoltativa per i soggetti diversi da questi ultimi. E' fatto salvo quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di decorrenza di nuovi obblighi a carico dei contribuenti. Le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento definiscono i dati relativi alle denunce da trasmettere per via telematica; le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, invece, integrano quelle contenute nell'allegato tecnico quater approvate con il provvedimento del 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003, sia per renderle conformi al dettato del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sia per sostituire la descrizione del tipo record B. Con questo provvedimento, inoltre, è ulteriormente ampliato il novero delle categorie di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l'Agenzia delle entrate ed i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Infatti, in virtù dell'entrata in vigore del presente provvedimento, anche gli iscritti all'albo professionale dei geometri possono essere abilitati al servizio telematico Entratel, eventualmente anche in forma associata, ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte: tale scelta è motivata dalla constatazione del significativo ruolo svolto dai soggetti in esame nella diffusione e nell'applicazione delle nuove tecnologie e delle procedure informatiche nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Riferimenti normativi

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

c) classificazione delle posizioni dirigenziali: contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Altri riferimenti normativi:

-testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.

-decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

- decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

-legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

-decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonchè per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

- provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, concernente le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001.

-provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 luglio 2002, concernente i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002. Roma, 8 febbraio 2004 Il direttore dell'Agenzia Ferrara Allegato 1 Allegato tecnico quinquies CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI LE DENUNCE CUMULATIVE DI CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI. Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte. Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato. Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.

2.1. Generalità. Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa. I record previsti per l'invio dei dati delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici sono:

- record di tipo «A»: è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto richiedente la registrazione della denuncia, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;

-record di tipo «B»: è il record che contiene i dati generali della denuncia e i dati del soggetto richiedente;

-record di tipo «C»: è il record che contiene i dati generali del singolo contratto di affitto contenuto nella denuncia;

-record di tipo «D»: è il record che contiene i dati necessari ad identificare l'immobile affittato;

-record di tipo «S»: è il record che contiene i dati del soggetto che costituisce l'altra parte contraente;

-record di tipo «Z»: è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2. Sequenza e la struttura dei record. La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:

-presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record del file;

-presenza di un solo record di tipo «B», posizionato come secondo record del file; il record di tipo «B» contiene, tra l'altro, i dati del soggetto richiedente la registrazione (dichiarante);

-presenza, per ognuno dei contratti inseriti nella denuncia, di un solo re cord di tipo «C», di un record di tipo «D» per ogni immobile affittato;

- presenza di un record di tipo «S» per ognuno dei soggetti partecipanti al contratto e diversi dal dichiarante; presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record del file. I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto nelle specifiche che seguono.

 

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