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O.P.C.M. 31/07/2003 n. 3305- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 18-quater, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; -Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato - dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24; -Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17; Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17; - Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla - Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; -Legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24; -Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, art. 82; -Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; -Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4; -Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18; -Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57 e 93; -Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 8, commi 1 e 8, articoli 10, 11, 14 e 36; - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6; -Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3244 e n. 3267; -Regio Decreto del 29 dicembre 1927, n. 2801; -Regio Decreto del 16 luglio 1936, n. 1706; -delibera giunta regionale del 20 gennaio 1999, n. 4; -delibera giunta regionale dell'11 maggio 1999, n. 20; -Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e successive modifiche. Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi O.P.C.M. 31-07-2003 Interventi per il dissesto idrogeologico nel territorio di Messina. delle attivitā da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivitā si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito č stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Art. 7. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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