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O.P.C.M. 27/09/2006 n. 3545

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/09/2006 n. 3545

Disposizioni urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

-Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004 n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

-Vista l'ordinanza di protezione civile del 20 aprile 2006 n. 3516 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;

-Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

-Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3454 del 29 luglio 2005 ;

- Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei Comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 24 luglio 2006; OPCM 27/09/2006 n. 3545 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo stato d'emergenza nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

-Visto l'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003 n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

-Visto l'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, con il quale, allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento della protezione civile;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «Grande evento» in relazione al pellegrinaggio

- incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani ita- liani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

-Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005;

-Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;

-Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520 del 2 maggio 2006;

-Visti l'art. 6 e l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006;

-Vista la nota del 19 settembre 2006 del presidente della regione Puglia;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

- Vista la nota del 28 luglio 2006 del presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

-Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 n. 3343 del 12 marzo 2004 n. 3345 del 30 marzo 2004 n. 3347 del 2 aprile 2004 n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2 n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5 n. 3369 del 13 agosto 2004 n. 3370 del 27 agosto 2004 n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8 n. 3382 del 18 novembre 2004

art. 8 n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2 n. 3397 del 28 gennaio 2005 art.

1 n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6 n. 3417 del 24 marzo 2005 n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1 n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6 n. 3479 del 14 dicembre 2005 n. 3481 del 19 dicembre 2005 n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15 n. 3493 in data 11 febbraio 2006 n. 3506 del 2006 art. 7 n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 13 n. 3520 del 2 maggio 2006

art. 15 n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8 n. 3529 del 2006 e n. 3536 del 2006 art. 8, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia in OPCM 27/09/2006 n. 3545 – Disposizioni urgenti di protezione civile. ordine alla crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 gennaio 2007;

-Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996 n. 2557 del 30 aprile 1997 n. 2622 del 4 luglio 1997 n. 2701 del 29 ottobre 1997 n. 2776 del 31 marzo 1998 n. 2985 del 31 maggio 1999 n. 3045 del 3 marzo 2000 n. 3077 del 4 agosto 2000 n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive integrazioni;

- Vista la nota del 21 settembre 2006, con cui il Commissario delegato presidente della regione Puglia ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in essere ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere igienico - ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004 n. 3385 recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005 n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;

- Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005 n. 3469 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;

- Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006 n. 3520 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5;

-Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 luglio 2006 n. 3536 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 16;

- Vista la nota del Commissario delegato prot. J1.2006.0002888, dell'11 luglio 2006 con la quale si chiedono alcune integrazioni alle precedenti ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'evento sismico verificatosi in provincia di Brescia;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla complessità degli interventi da realizzare per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

 

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