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O.P.C.M. 25/10/2006 n. 3548Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/10/2006 n. 3548 Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; -Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; -Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto; - Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato; - Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; - Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonchè alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna; - Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; -Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Presidente della regione Marche; -Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 18 ottobre 2006; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Marche è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonchè all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione. 3. Il commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale altresì della collaborazione delle strutture regionali, nonchè degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti. Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei pro- getti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. L'approvazione del parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere. Art. 3. 1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. 4. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato una anticipazione. Art. 4. 1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 150.000 euro b) un contributo pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, nè più utilizzabili c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dalla attività, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale presentata. 2. Sono altresì concessi, per le finalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, finanziamenti in conto interessi fino al 45 per cento del danno subito fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. 3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano predisposto dal commissario medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 4, con il quale verranno altresì identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. 5. Il commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 6. E' altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. |
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