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O.P.C.M. 24/03/2005 n. 3420

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005 n. 3420

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

- Considerato che nel periodo dal 21 al 29 maggio 2005 si celebrerà nel territorio della città di Bari il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

- Considerata la grande risonanza a livello nazionale di detto evento, che coinvolgerà sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa le 220 diocesi e tutte le parrocchie italiane, con la conseguente partecipazione di una moltitudine di fedeli al seguito, stimata in circa 30.000 unità per il periodo dal 21 al 26 maggio e in circa 400.000 unità dal 27 al 29 maggio;

-Considerato altresì che è prevista la partecipazione a detta manifestazione del Santo Padre, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

-Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

-Viste le schede degli interventi trasmesse al Dipartimento della protezione civile dall'Ufficio territoriale di governo di Bari il 30 novembre 2004;

- Considerato che nelle predette schede gli interventi vengono suddivisi tenendo conto della priorità assunta dai medesimi ai fini del corretto svolgimento dell'evento che si terrà a Bari nel mese di maggio 2005 e, che, tenuto conto di tale suddivisione si rende necessario porre in essere esclusivamente le opere ritenute indispensabili;

- Ritenuto, quindi, indispensabile porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare, sia un regolare svolgimento in condizioni di massima sicurezza della manifestazione religiosa, sia un'adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno all'evento ecumenico in rassegna, altresì garantendo condizioni di funzionale mobilità, nonchè la necessaria accoglienza ed assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

-D'intesa con la regione Puglia;

- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale in programma dal 21 al 29 maggio 2005, nonchè per garantire condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla predetta celebrazione ed alle connesse manifestazioni provvede alla definizione ed all'attuazione delle seguenti indispensabili iniziative, anche mediante l'acquisizione, in termini di somma urgenza, della disponibilità dei relativi beni, forniture e servizi:

- adeguamento ed allestimento dell'area Marisabella e del quartiere fieristico;

- riqualificazione ed allestimento nella città di Bari di Piazza della Libertà e di Piazza Diaz;

- riqualificazione ed adeguamento delle strade e delle piazze della città di Bari interessate direttamente dalle manifestazioni che si svolgeranno durante l'evento;

- adeguamento funzionale degli immobili, delle aree e delle strutture necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento;

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive commissariali. I soggetti attuatori per le attività di propria competenza potranno avvalersi della struttura di cui al comma 4.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi previsti dal comma 1, è istituito, con provvedimento commissariale, un comitato di indirizzo e coordinamento, composto dal commissario delegato, che provvede al relativo coordinamento, dal prefetto della provincia di Bari, dal presidente della regione Puglia, dal presidente della provincia di Bari, dal sindaco di Bari e dall'arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.

4. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato costituisce con proprio provvedimento un'apposita struttura di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile nonchè da personale dipendente da altre amministrazioni ed enti pubblici individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione dagli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

5. Al personale individuato dal provvedimento commissariale di cui al comma 4 per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza è corrisposto, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 29 maggio 2005, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, in relazione all'area ed alla fascia economica di appartenenza, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a cento ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 4, un contratto a tempo determinato con persona da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario fino al termine delle esigenze di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale estraneo al medesimo, privo di coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.

3. Per concorrere nelle attività di accoglienza e di intervento necessarie per lo svolgimento della celebrazione di cui alla presente ordinanza le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, su richiesta del Commissario delegato, sono autorizzate a porre a disposizione del Commissario medesimo le proprie strutture, ubicate presso il comune di Bari e nei comuni limitrofi, ed il proprio personale.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera

d); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37quinquies, 37-sexies nonchè le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50 comma 5, 54 commi 1, lettere b) e c), 2, 3 e 4; contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; indici e parametri urbanistici-edilizi previsti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) e del piano regolatore generale (PRG) del comune di Bari, al fine di garantire adeguata ospitalità ai partecipanti.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di tre milioni di euro a carico del fondo della protezione civile, nonchè a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Puglia, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

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