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O.P.C.M. 22/03/2002 n. 3184

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 MARZO 2002

(GU n. 79 del 4-4-2002)

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia.

(Ordinanza n. 3184).

Il Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

- Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995;

- Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

- Vista la nota n. 520/CD dell'8 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Puglia, chiede integrazioni e modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con riferimento alle attività in materia di tutela delle acque;

-Considerato che, a causa del deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia con fenomeni di abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse, nonchè a causa dei fenomeni di desertificazione conseguenti alla diminuita piovosità degli ultimi anni, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando, in particolare, il riutilizzo delle acque reflue depurate;

-Considerato altresì che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una più puntuale definizione delle competenze già attribuite e da attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato;

-Atteso che il perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia richiede ulteriori tempi per consentire al commissario delegato la prosecuzione delle azioni intraprese, nonchè per realizzare una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del sistema idrico integrato e per l'approvvigionamento delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate;

-Attesa altresì, l'esigenza ai fini del superamento dello stato di emergenza di portare a termine le iniziative nel settore della gestione dei rifiuti urbani, con riferimento particolare alla realizzazione del sistema del recupero energetico dei rifiuti, nonchè del completamento della rete per il recupero ed il riutilizzo;

- Ritenuto necessario, quindi, integrare e modificare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dello stato di emergenza nella regione Puglia;

-Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

-Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Art.1.

1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza socio-economicoambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della distribuzione delle acque ad uso agricolo ed industriale, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Il prefetto di Bari - commissario delegato, opera, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il completamento degli interventi dallo stesso avviati, con i poteri già conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, raccordandosi con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 è soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, nonchè il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede

a) a completare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con Decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

b) a completare la realizzazione del sistema impiantistico integrato per il recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani, con riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole di stoccaggio, alle linee di selezione dei rifiuti indifferenziati, agli impianti di compostaggio, agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti

c) a completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi impianti di titolarità pubblica di discarica controllata da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di cui al precedente punto

b). Comunque, nelle more della realizzazione di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il 31 ottobre 2002, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati

d) ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani, e, nella fase d'emergenza, anche mediante la nomina di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto

e) a determinare i criteri per il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani in discarica nel periodo di vigenza della situazione d'emergenza, prevedendo, tendenzialmente, per le discariche in esercizio, un congruo contesto temporale per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, nonchè a determinare, sempre durante la fase d'emergenza, i criteri per il calcolo della tariffa delle linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti di compostaggio

f) ad espletare, in materia di bonifica di siti inquinati, i compiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, così come sostituiti e integrati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000

g) ad espletare, in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto, i compiti di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le competenze di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia adegua, durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per rifiuti urbani comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata agli oneri finanziari per la gestione delle discariche successiva alla loro chiusura, tendenzialmente per un congruo contesto temporale, è versata a favore dell'autorità d'ambito competente ovvero, sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste l'impianto".

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

2. Fermo restando l'obbligo del conferimento della frazione secca selezionata dai rifiuti urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani residuali rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia determina l'onere del conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle linee di selezione del rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, nonchè dei costi di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati.

3. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di utilizzazione dello stesso, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.

Art. 5.

1. I presidenti delle province, in coordinamento con il sub-commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla: definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo n. 22/1997; stipula della convenzione con il CONAI, per l'acquisizione da parte di quest'ultimo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonchè degli imballaggi primari, secondari e terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F", per il perseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 37, primo comma del Decreto legislativo n. 22/1997, garantendo l'omogeneità sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta differenziata comunale.

2. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.

 

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