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O.P.C.M. 15/05/2007 n. 3589ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/05/ 2007 n. 3589 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani; -Considerato che il sistema portuale di Pantelleria versa in condizioni di grave carenza strutturale ed insufficiente sicurezza per la navigazione sia in fase di accosto che per l'approdo; -Considerato che il sistema idrico di Pantelleria presenta delle forti criticità inerenti sia alla produzione di acqua potabile che alla successiva distribuzione, per cui occorre realizzare e completare il sistema infrastrutturale inerente il ciclo integrato delle acque; - Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario"; - Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita; - Vista la nota n. 2868 del 28 febbraio 2007 dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze; -Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 12 aprile 2007; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art.1. 1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, in un contesto di interventi di somma urgenza, il Sindaco di Pantelleria è nominato Commissario delegato. 2. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale degli Uffici tecnici regionali e del Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile in qualità di soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda: l'aggiornamento del Piano regolatore portuale; il completamento, la progettazione e la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza finalizzate a rendere fruibile lo scalo principale di Pantelleria centro e quello alternativo di Scauri; il risanamento delle rete idrica esistente e la sua integrazione funzionale; la realizzazione di un impianto di dissalazione, già avviato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica nella regione Siciliana, e, ove necessario, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque in Sicilia; l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla Provincia. 5. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza il Prefetto di Trapani è autorizzato a porre in essere i necessari interventi finalizzati ad accelerare l'esecuzione delle opere già avviate e finanziate, anche mediante la messa in mora dei soggetti realizzatori delle opere, e, se dal caso, disponendo affinchè il Commissario delegato si sostituisca in caso di perdurante inerzia. 6. Il Commissario delegato nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili provvede alla realizzazione ed al potenziamento delle infrastrutture, attrezzature e mezzi di protezione civile organicamente coordinati nell'ambito del Piano comunale d'emergenza. 7. Al fine supportare il Commissario delegato nell'espletamento della attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria, è istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Prefetto di Trapani con funzioni di Presidente, da un magistrato della Corte dei conti, da un magistrato amministrativo, da un Avvocato dello Stato, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da due dirigenti regionali ed un consulente nominati dal Presidente della regione Siciliana e da un consulente nominato dal Sindaco di Pantelleria. 8. Ai membri della Commissione di cui al comma 7 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 10% del trattamento economico in godimento, e qualora non dipendenti pubblici il compenso spettante ai membri della predetta Commissione è determinato in misura pari al compenso spettante ai membri dipendenti pubblici. Art. 2. 1. Il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, può, ove strettamente necessario, affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente, avvalendosi ove occorrenti delle deroghe previste dalla presente ordinanza. 2. Il Commissario delegato può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della metà. Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 125, 126 e 127; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, art. 42; decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 art. 20, comma 1, articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 47, 146 e 150; legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-quater, 14-bis, 16, 17, 19, 20, 21, 24-bis, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articoli 4, 13 e 18; decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, articoli 3, 6, 7 e 8 come modificati dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nonchè dai decreti attuativi emessi in attuazione del relativo art. 10, commi 4, 5 e 6; legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 art. 30; legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni ed in tegrazioni; legge regionale n. 10 del 1991, articoli 8, 9 e 11; legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 art. 91 e disposizioni ivi richiamate; legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 art. 68. Art. 4. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e finanziario all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato a cui spetta un compenso pari ad euro 1.000 netti mensili, è autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da dieci unità di personale, in posizione di distacco o comando appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici. |
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