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O.P.C.M. 15/01/2008 n. 3640

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 Gennaio 2008 n. 3640

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis

- Iglesiente e del Guspinese della regione autonoma della Sardegna. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;

-Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, attuativo della legge n. 426/1998, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” con cui sono state individuate le aree del Sulcis - Iglesiente - Guspinese tra quelle di interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinati;

-Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, recante “Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna”;

-Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 marzo 2003, recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis - Iglesiente – Guspinese”;

- Vista la proposta della regione autonoma della Sardegna di perimetrazione delle aree da bonificare nel sito di interesse nazionale Sulcis - Iglesiente - Guspinese, di cui la conferenza decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 6 dicembre 2004;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese;

-Visto il documento tecnico predisposto dalla regione autonoma della Sardegna nel 2005 relativo alla realizzazione dei siti di raccolta per la messa in sicurezza dei residui minerali approvato con prescrizioni dalla Conferenza decisoria, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2006;

- Considerato che occorre procedere alla tempestiva bonifica del predetto territorio regionale, inquinato a seguito della mancata realizzazione delle necessarie opere di risanamento da parte delle società minerarie;

- Considerata la necessità di ricorrere, in termini di somma urgenza, a procedure accelerate per il concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto conto della complessità della progettazione degli interventi e delle relative fasi di approvazione;

- Considerato, inoltre, che gli eventi in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

-Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il rientro dall'emergenza;

-Vista la direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006;

-Visto l'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del richiamato decreto legislativo i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

-Visto l'art. 3, comma 2, lettera d) e comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

- Vista la nota del presidente della regione autonoma Sardegna del 6 novembre 2007;

- Vista la nota del 28 novembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

-Acquisita l'intesa della regione autonoma Sardegna;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Il presidente della regione autonoma Sardegna è nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse di cui in premessa e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonchè a fronteggiare i danni conseguenti all'inquinamento di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera, ove necessaria, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti universitari, nonchè delle società a totale capitale pubblico, cui affi- dare determinati settori di intervento con particolare riguardo all'analisi di rischio ambientale e sanitario, indagini epidemiologiche, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni. Il medesimo Commissario potrà, altresì, avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede

a) alla stipula di specifici accordi di programma con i soggetti tenuti a provvedere alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza d'emergenza, alla bonifica ed al ripristino ambientale, nonchè alla messa in sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione emergenziale in rassegna

b) all'espletamento di tutte le iniziative finalizzate alla pianificazione ed alla successiva realizzazione, da parte dei soggetti ordinariamente competenti, degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale, nonchè di messa in sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione emergenziale in rassegna

c) alla realizzazione, in sostituzione dei soggetti ordinariamente competenti e con oneri a carico dei medesimi, delle iniziative di cui alla lettera

a), previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni

d) a redigere, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti relativi alla messa in sicurezza d'emergenza, agli interventi di bonifica, al ripristino ambientale e alla messa in sicurezza permanente

e) a predisporre, su proposta del competente servizio dell'assessorato della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, il piano di bonifica dei siti interessati delle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe previa perimetrazione. Il piano di bonifica è approvato entro trenta giorni dalla sua ricezione da una conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le amministrazioni di cui all'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Scaduto il predetto termine senza che venga adottata alcuna determinazione dalla conferenza dei servizi, il piano si intende approvato

f) ad individuare modelli tecnici di intervento rispetto alle criticità oggetto della presente ordinanza

g) all'avvio di azioni di monitoraggio successive alla realizzazione degli in terventi, al fine di garantire l'efficienza e l'integrità dei presidi ambientali necessari per isolare il sito di raccolta dall'ambiente circostante

h) all'individuazione dei valori di fondo geochimico naturale per le aree minerarie.

4. Spetta all'Ente Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna l'attività di coordinamento delle attività di valorizzazione, sentita la regione autonoma della Sardegna, dei siti bonificati rientranti nel territorio del parco medesimo.

5. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato degli interventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, fermo restando quanto disposto dal comma 2, sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonchè ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, a concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione autonoma della Sardegna, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo per le attività da porre in essere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, composta da non più di 15 unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione o a soggetti diversi, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, a fronte dell'eccezionalità dell'impegno richiesto e in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla specifica normativa vigente, ovvero un compenso di equivalente importo. Qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, viene attribuita un'indennità mensile pari al 20% dell'indennità mensile di posizione in godimento.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi fino ad un massimo di tre unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo dicastero, cui è autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla specifica normativa vigente, i cui oneri sono posti a carico della contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il diritto alla percezione dei compensi previsti dal presente articolo cessa alla scadenza dello stato di emergenza.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827,

 

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