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O.P.C.M. 14/12/2005 n. 34795. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, sono autorizzati a fatturare ai comuni solo le somme dovute per tali attività oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in Euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All'art. 2, dopo il comma 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2004, n. 3286, è aggiunto il seguente comma: «4-ter. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai rifiuti, attrezzati anche per attività di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad Euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad Euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso.». Art. 4. 1. In caso di inerzia delle province o degli altri soggetti preposti ai controlli sulle attività di gestione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio provvisorio, il Commissario delegato, anche in deroga all'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla individuazione di altri soggetti pubblici o privati di comprovata qualificazione tecnica per lo svolgimento delle predette attività, scelti sulla base di procedure d'urgenza, alla stregua di apposite convenzioni a titolo oneroso. 2. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2004, n. 3345, la lettera a) è sostituita come segue: «a) ad assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti previa intesa con i presidenti delle regioni interessate, nonchè dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei rifiuti presso detti impianti anche in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi statuti re- gionali, avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, in attesa della approvazione del piano di cui alla successiva lettera b);». 3. Ferme le deroghe già previste dalle vigenti ordinanze di protezione civile relative all'emergenza dei rifiuti nella regione Campania, dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sono mantenute in vigore le autorizzazioni già concesse ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed ai fini dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; il Commissario delegato può autorizzare l'uso degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti anche in misura superiore alle potenzialità di progetto previste dalle autorizzazioni di cui al presente comma, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico- sanitaria ed ambientale. Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attività da svolgere direttamente nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, è autorizzato a stipulare, anche per interposta persona, un contratto di locazione per acquisire la disponibilità temporanea di un immobile nella città di Napoli. 2. Per la valutazione tecnico-economica del canone si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 ed in deroga all'art. 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La durata della locazione, di natura transitoria, è comunque correlata alla permanenza dello stato di emergenza. Art. 6. 1. Al fine di garantire un generale miglioramento della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, previa verifica da parte del Commissario delegato dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti ivi stoccati alla data del 15 dicembre 2005, provvede affinchè presso i 7 impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS della regione Campania di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) siano assicurati: 1) la verifica qualitativa e quantitativa dei flussi dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti; 2) il graduale ripristino del funzionamento ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle attrezzature e delle prestazioni di processo delle sezioni di selezione e stabilizzazione biologica, nonchè con l'individuazione di adeguati volumi di smaltimento ed aree di stoccaggio; 3) l'ottimizzazione gestionale degli impianti che non presentano danni significativi ai sistemi impiantistici tali da richiedere interventi straordinari; 4) la predisposizione, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, di un programma di iniziative che consentano il miglioramento della qualità dei flussi dei rifiuti in uscita dagli impianti compatibile con le tecnologie a disposizione, con lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, accertato ai sensi del presente comma; 5) il graduale ripristino delle unità impiantistiche danneggiate e la successiva ottimizzazione gestionale in base alle attività di cui ai punti 3) e 4), per gli impianti per i quali le misure di intervento di cui al precedente punto 2), non siano risultate risolutive. Art. 7. 1. Il Commissario delegato, per le esigenze connesse al funzionamento e coordinamento della struttura commissariale, si avvale del subcommissario, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2005, designato tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, società a partecipazione pubblica con contratti di diritto privato, e posto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in posizione di comando o distacco. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento. Il subcommissario svolge inoltre funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento temporaneo del Commissario delegato e lo coadiuva nella rappresentanza della struttura commissariale. Al sub-commissario è corrisposto il compenso di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale. 2. Al fine di ottimizzare i risultati delle azioni già svolte e realizzare le ulteriori iniziative di cui al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, la struttura commissariale viene articolata nelle seguenti quattro aree funzionali: Area affari generali, Area amministrativa, Area tecnico-impiantistica ed Area tecnico operativa. 3. Ciascuna Area è coordinata da un responsabile nominato dal Commissario delegato, individuato anche tra il personale in servizio presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, società a partecipazione pubblica con contratto di diritto privato, posto, fino al termine dello stato di emergenza, in posizione di comando o di distacco. Al responsabile di area è corrisposta l'indennità di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2004, n. 3343. Per i soggetti appartenenti a categorie diverse da quelle sopra indicate, nominati responsabili di area, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, il relativo compenso perequandolo a quello erogato a coloro i quali svolgono le medesime funzioni. 4. Il Commissario delegato può individuare, con successivo provvedimento che ne definisce anche il compenso, un soggetto per ogni area funzionale tra il personale ad essa assegnato, cui viene affidata la funzione di supporto del responsabile di area nell'attività di coordinamento delle competenze esercitate; al momento della nomina dei responsabili d'area predetti, decadono quelli indicati nell'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2004, n. 3343. 5. Per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle attività previste dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recanti, misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è istituita apposita struttura di missione, composta da 15 unità di personale appartenente al Dipartimento della protezione civile o ad altra amministrazione statale o ente pubblico. Al predetto contingente, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere, è riconosciuta, per il personale non dirigenziale, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile. All'individuazione del predetto personale si provvede con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile. Art. 8. 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 del 2005 è nominato soggetto attuatore il prof. Michele Greco. Detto soggetto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, coordina l'attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania affidata in via transitoria a Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. Il medesimo soggetto provvede, in particolare, ad emanare le direttive necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 6 della presente ordinanza, la piena ed immediata attuazione delle iniziative volte a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e la prosecuzione o la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. 2. Il soggetto attuatore, in particolare, verifica il corretto adempimento delle direttive impartite alle affidatarie e valuta la congruità delle spese da queste sostenute, anche tenuto conto delle modalità di effettuazione e delle condizioni già definite nei contratti risolti, chiedendone la liquidazione al Commissario delegato. Il soggetto attuatore comunica al Commissario delegato, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale inadempimento delle prestazioni richieste alle affidatarie. 3. Al soggetto attuatore è riconosciuta l'indennità mensile di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3406, con oneri a carico del fondo commissariale. Per l'esercizio dei propri compiti il soggetto attuatore si avvale degli uffici della struttura commissariale e della struttura di missione di cui all'art. 7, comma 5. Art. 9. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato è autorizzato a derogare oltre alle disposizioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelle ministeriali vigenti anche alle seguenti ulteriori norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 collegate all'applicazione della norma indicata; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9 e 12; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, |
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