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O.P.C.M. 11/02/2006 n. 3495

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006 n. 3495

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

-Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

-Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

-Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonchè una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonchè la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

-D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

-Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 9 settembre 2005, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonchè all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.

3. Il Commissario delegato provvede in particolare

a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonchè alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità

b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti dal commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3.

4. Il Commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalità di cui al comma 3, lettera a), con il relativo cronoprogramma.

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato.

6. Il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonchè di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qua- lora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997 n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. L'ammontare del danno di cui al presente articolo è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato; tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sono finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati e sono concessi

a) ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli eventi allu vionali di cui alla presente ordinanza; il contributo a fondo perduto può raggiungere, sulla base delle risorse disponibili, il limite massimo del 75% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui all'art. 4, e comunque fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; il contributo può altresì essere erogato ai conduttori di immobili locati, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo di Euro 50.000,00

b) ai proprietari di beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unità immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti il suddetto contributo massimo è ridotto proporzionalmente

c) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonchè alle società sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto può raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui al comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 200.000,00 per ogni unità produttiva danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera può essere erogato altresì al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui alla presente lettera

c) per uso non abitativo, nonchè all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari.

3. Sono ammissibili a contributo anche, secondo modalità e limiti fissati dal Commissario stesso: le eventuali spese di perizia finalizzate all'accertamento dei danni dei beni mobili delle imprese; le spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili; le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonchè per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla deter- minazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 2, lettere a) e c).

4. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.

5. E' ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, secondo modalità e con i limiti che saranno fissati dal commissario delegato e comunque non oltre l'importo del costo effettivo di ricostruzione o riparazione dei beni distrutti o danneggiati.

6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 2, lettere a) e c), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, ai privati e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per le imprese, sulla base di quanto risulta dalla contabilità aziendale, secondo modalità attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

7. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere alle amministrazioni locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime amministrazioni, nel limite massimo di Euro 500.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili, fino al 70% del danno accertato, entro il limite massimo complessivo di Euro 200.000,00, secondo le modalità fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

 

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