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O.P.C.M. 08/08/2005 n. 3457

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2005 n. 3457

Ulteriori interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, recante «Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilita»;

- Vista la nota del 7 giugno 2005, con la quale il sindaco di Catania - Commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3259/2002, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al 30 giugno 2005, ha rappresentato l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza, siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico;

- Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicchè occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

- Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex

art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

- Acquisita la sostanziale intesa rilasciata dalla regione siciliana in data 6 luglio 2005 per quanto concerne in particolare l'ineludibile esigenza di adottare un provvedimento di protezione civile finalizzato al «completamento delle attività amministrative conseguenti e connesse all'attività commissariale »;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Catania è confermato, fino al 30 aprile 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio comunale nel settore del traffico e della mobilità, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile 20 dicembre 2002, n. 3259.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della struttura commissariale di cui all'art. 3 dell'ordinanza 20 dicembre 2002, n. 3259, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, avvalendosi delle risorse disponibili.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate o in via di assegnazione.

2. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del 20 dicembre 2002, n. 3259.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nonchè, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

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