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O.P.C.M. 07/03/2003 n. 3266(GU n. 64 del 18-3-2003) Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3266). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; - Visto il Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile; - Considerato che il 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti alle altre isole dell'arcipelago delle Eolie con conseguente grave pericolo per l'incolumità della popolazione del medesimo arcipelago; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 2002 di conferimento, ex art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, sopra citato, al Capo del Dipartimento della protezione civile dei poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo Decreto-Legge; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli"; - Considerato che il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato gravi danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private presenti sull'isola di Stromboli nonchè sulle prospicienti isole costituenti l'arcipelago delle Eolie; - Considerato che i danni citati in precedenza hanno causato ulteriori e gravi conseguenze al tessuto socio-economico dell'arcipelago delle isole Eolie nonchè al regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali; -Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario e imprescindibile provvedere con la massima celerità ad emanare un primo provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi urgenti atti a fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli eventi di cui è cenno in premessa; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvioidrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile" Acquisita l'intesa della Regione siciliana; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e il sindaco del comune di Lipari effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, sia mediante il ripristino sia tramite la realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare viarie e portuali, anche con specifico riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra, atte a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso il potenziamento delle strutture e mezzi di allerta - soccorso. I medesimi soggetti provvedono, altresì, ad effettuare interventi finalizzati alla prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati nonchè ogni attività afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite. Resta ferma la piena efficacia dei provvedimenti già adottati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e dalle autorità locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ed il sindaco del comune di Lipari, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni d'urgenza, spazi da adibire a finalità pubbliche e private, anche connesse ad esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione 3. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza verificatasi nei territori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 i sindaci degli altri comuni possono rappresentare al Dipartimento della protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria per l'eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere straordinario. Art. 2. 1. Il sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero di disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, ovvero di persone di età superiore a 65 anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00. 2. Il sindaco del comune di Lipari è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamente di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente comma è alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto dal citato art. 3. 3. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. Art. 3. 1. Il sindaco del comune di Lipari è, altresì, autorizzato ad erogare a) un contributo pari al 70% del pregiudizio subito a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle strutture, mezzi e materiali utilizzati per l'esercizio delle attività medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti l'entità del danno patito b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), per i quali venga accertato il lucro cessante derivante dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il predetto contributo è correlato ai minori introiti realizzati nell'anno 2003 rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2002. Per la sospensione delle attività è concesso un contributo correlato alla durata della predetta sospensione e quantificato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata. Il presente contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze erogate sulla base del lucro cessante di cui al primo e al secondo capoverso del presente comma c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi di cui alla presente ordinanza e non utilizzate, nè più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili distrutti o gravemente danneggiati, pari all' 80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa della spesa e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato. 2. Il sindaco del comune di Lipari può, in presenza di acclarate situazioni di grave disagio socio-economico non rientranti nelle ipotesi di cui al presente articolo, concedere un contributo massimo di Euro 1.000,00 ai soggetti che non abbiano potuto esercitare l'attività lavorativa in seguito agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. 3. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 4. 1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei predetti contributi. |
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