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O.M. 22/03/2002 n. 3190

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 MARZO 2002

(GU n. 80 del 5-4-2002)

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

(Ordinanza n. 3190).

Il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

- Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

- Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana risulta tutt'ora in gran parte ancora incentrato sullo smaltimento in discarica;

- Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è necessario conseguire in tempi brevi, sia pure progressivamente, almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare la produzione e l'utilizzo della frazione residuale dei rifiuti a valle della raccolta differenziata;

-Considerato che il recupero dai rifiuti di materiali e di energia costituisce la fase più significativa nella gestione integrata dei rifiuti per il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti nella Regione siciliana;

-Rilevato che le ordinanze con le quali, a partire dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1989, non hanno ancora prodotto significativi e risolutivi interventi atti a promuovere la fase più significativa nella gestione integrata dei rifiuti, costituita dal recupero di materiali e di energie dai rifiuti e comunque dalla riduzione del conferimento nelle discariche;

- Considerato che la situazione di emergenza potrà essere avviata a risoluzione solo se andrà impostata, realizzata ed avviata a gestione la fase trattamento, valorizzazione e recupero di materiali e di energie dai rifiuti, in particolare attraverso il recupero dei materiali con la raccolta differenziata e quello contestuale dell'energia con la termovalorizzazione;

- Tenuto conto che per conseguire l'obiettivo di gestione integrata di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale, una gestione unitaria di rifiuti urbani e il contestuale recupero di materiali e di energie;

-Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonchè l'autosmaltimento dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale dei rifiuti stessi in impianti a tecnologia avanzata;

-Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;

- Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;

-Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

-Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana;

Art.1.

1. Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri già conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati nell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, nonchè con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e con l'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 3048 del 31 maggio 2000, è soppresso e così sostituito: "3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di un vice commissario per le attività di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione delle risorse finanziarie. Può avvalersi, inoltre, di sub commissari nominati di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del comune di Biancavilla si avvale, altresì, del sindaco quale subcommissario".

Art. 3.

1. Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Identifica in ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

2. Al comma 1, lettera d) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole "della frazione dei rifiuti urbani residuali" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "energetica della frazione residuale dei rifiuti".

3. Al comma 1, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole "il numero, che in riferimento al territorio regionale non deve essere superiore a nove, e" sono soppresse e le parole "non superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente role "non superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica" sono soppresse.

4. Il comma 1, lettera f) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dal seguente: "f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dei rifiuti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali"; 5. Al comma 1, lettera h) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo la parola "avvenga" è aggiunta la seguente "preferibilmente" e le parole "del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

6. All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole "di norma" sono soppresse e sostituite con la parola: "preferibilmente"; le parole "cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale" sono soppresse e sostituite con le parole "cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e".

7. All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato -presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di ambito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l'altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 4. Al comma 1, punto 1.1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, già integrato dall'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole "della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata" sono soppresse e sostituite dalle parole "al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata".

2. Al comma 1, punto 1.8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dopo la parola "urbani" vanno aggiunte le parole "sempre che tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilità con una possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso per fini di risanamento e/o di recupero ambientale".

3. Il punto1.14, comma 1, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

4. Al comma 1, punto 1.15 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole "di produzione del combustibile derivato dai rifiuti" sono soppresse e sostituite dalle parole "di termoutilizzazione".

5. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è aggiunto il punto "1.19 La realizzazione, a livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale dei rifiuti".

6. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 è aggiunto il punto "1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla presente ordinanza".

7. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 31 luglio 2000, le parole: "31 dicembre 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole: "31 dicembre 2002" e le parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole: "31 luglio 2002".

8. A comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, già modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole: "31 luglio 2002".

 

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