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O.M. 03/06/2002 n. 3217

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 GIUGNO 2002

(GU n. 132 del 7-6-2002)

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3217).

Il Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale sono state delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nella laguna di Marano Lagunare e Grado;

- Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia lagunare ha subito modificazioni con un progressivo e sempre più accentuato interramento della laguna;

-Considerato che, in base agli studi effettuati sulla presenza di inquinanti nella laguna di Marano e Grado, la laguna risulta interessata da gravissimi fenomeni di contaminazione connessi, non solo alle attività antropiche che vi si svolgono, ma anche alla presenza di sostanze inquinanti riconducibili all'esercizio di attività economico-produttive svolte in aree contermini alla laguna;

-Considerato che la parte della laguna interessata da fenomeni di inquinamento di origine industriale è stata individuata come sito di interesse nazionale dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, adottato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

- Considerato che la continuità morfologica ed idrodinamica lagunare esige un intervento globale ed unitario che miri a ridurre drasticamente e tempestivamente l'apporto di inquinanti provenienti da varie fonti;

- Considerato che costituisce ineludibile esigenza ovviare urgentemente al pericolo concreto di ulteriore accumulo di sostanze inquinanti nei sedimenti, derivante, altresì, dall'aumento dei livelli di contaminazione della laguna e dalla diffusione dell'inquinamento;

- Considerati inoltre, gli effetti assolutamente negativi per l'ambiente derivanti dalla dispersione e messa in circolo degli agenti inquinanti già depositati nei sedimenti dei canali;

-Considerato che il peggioramento delle condizioni ambientali comporta un ulteriore aggravamento dell'emergenza sanitaria ed ambientale in atto;

- Considerato in particolare, che la compromissione della vita acquatica e la conseguente alterazione dell'habitat naturale aggravano la situazione igienico- sanitaria e rendono oltremodo probabile il passaggio di sostanze inquinanti nella catena alimentare, con grave pregiudizio per la salute;

-Stante l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le misure di messa in sicurezza necessarie per evitare la diffusione delle fonti inquinanti in laguna, con riferimento, in particolare, a quelle provenienti dalla terraferma e dai bacini scolanti;

- Tenuto conto altresì, dell'aggravarsi della situazione emergenziale di cui trattasi, a causa della movimentazione dei sedimenti inquinanti, provocata dal transito delle imbarcazioni nei canali di navigazione;

-Considerata altresì l'urgenza di provvedere alla caratterizzazione dell'area lagunare e delle aree terrestri che la influenzano, così come individuata nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, al fine di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale, provvedendo, contestualmente, a definire adeguate misure di messa in sicurezza;

-Considerato inoltre, che l'interramento dei canali navigabili comporta situazioni di pericolo per la navigazione a causa del quale sono stati giudizialmente ritenuti necessari interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, e con le profondità previste dalla vigente normativa in materia, assicurando, altresì, che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinanti;

- Considerato altresì, che la navigabilità dei canali risulta indispensabile per consentire l'effettuazione di interventi di emergenza e per le attività di soccorso in ambito lagunare, in considerazione dell'impossibilità di assumere determinazioni interdittive della navigazione;

-Considerato che un tempestivo intervento deve essere diretto al perseguimento del duplice fine di definire, da un lato, un piano per il superamento della situazione emergenziale sopra descritta, e, dall'altro, un programma per prevenire ulteriori fenomeni di diffusioni degli inquinanti;

- Considerata l'esigenza di garantire un intervento integrato e coordinato sulla laguna, sulle aree terrestri contermini e sui bacini scolanti, cosi come

-Atteso che la situazione emergenziale in atto, derivante dalla gravissima alterazione dell'ecosistema lagunare, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

-Vista la nota n. 53/SP del 26 marzo 2002, con la quale il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nella laguna di Marano Lagunare e Grado;

-Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

- Acquisita l'intesa del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art.1.

1. Il dott. Paolo Ciani, assessore all'ambiente alla protezione civile e al personale della regione Friuli-Venezia Giulia, è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002.

2. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonchè di quelle eventualmente da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato attua i seguenti interventi

a) caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica delle aree inquinate e ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale

b) riduzione degli apporti inquinanti in laguna

c) applicazione nel bacino scolante in laguna delle misure agroambientali adottate dalla regione FriuliVenezia Giulia in attuazione dei regolamenti comunitari

d) adozione delle misure atte a favorire la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare

e) realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico qualitativo e del sistema di gestione della laguna

f) sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna

g) realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza della navigazione nei canali della laguna, mediante il ripristino delle profondità necessarie, anche in relazione al transito di imbarcazioni, evitando la formazione di torbide, provvedendo, altresì, alla corretta gestione dei sedimenti asportati.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, nell'area perimetrata come sito di bonifica di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo Decreto ministeriale

a) predispone i progetti per la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti

b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica

c) interviene, in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti privati obbligati

d) provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ove ricorra l'inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato nè altro soggetto interessato.

2. Il Commissario delegato, nelle zone della laguna di Marano Lagunare e Grado non comprese nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, sostituisce gli enti ordinariamente competenti per l'attuazione delle disposizioni in materia di bonifica, provvedendo, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471

a) ad approvare le misure di messa in sicurezza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale

b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche, compresi i litorali ed i sedimenti, nonchè a realizzare gli interventi di caratterizza-

3. Il Commissario delegato attiva una struttura di monitoraggio e controllo al fine di verificare l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, l'esecuzione delle attività di caratterizzazione, la realizzazione degli interventi di bonifica, il raggiungimento degli obiettivi definiti per le diverse matrici ambientali, il mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e di protezione ambientale.

4. Al fine di sviluppare approfondimenti su eventuali patologie collegate alla esposizione agli inquinanti presenti nel contermine lagunare, il commissario delegato attiva strumenti di indagine epidemiologica.

Art. 4.

1. Nelle more della predisposizione, elaborazione, approvazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica e ripristino ambientale, il commissario delegato può progettare e realizzare

a) interventi di dragaggio al fine di impedire la diffusione degli inquinanti

b) interventi di gestione dei sedimenti derivanti dalle operazioni di dragaggio

c) interventi di deposizione nell'ambito lagunare dei sedimenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

d) interventi di mitigazione ambientale

e) interventi di compensazione di cui all'art. 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Tali interventi sono realizzati contestualmente a quelli di deposizione dei sedimenti e comprendono: la ricreazione di un habitat su un sito nuovo o ampliato; il miglioramento di un habitat su parte del sito o su un altro sito in maniera proporzionale alla perdita dovuta al progetto; la proposta, in casi eccezionali, di un nuovo sito nell'ambito della direttiva "Habitat"

f) opere infrastrutturali primarie e secondarie eventualmente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, e che non pregiudichino la successiva bonifica.

2. La gestione dei sedimenti deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti precauzioni

a) l'asportazione dei sedimenti deve avvenire con modalità che minimizzino la formazione di torbide, privilegino tecniche di dragaggio selettivo, riducano la diffusione degli inquinanti

b) nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 145, comma 88, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: il limite di inquinanti consentito per il collocamento dei sedimenti finalizzato alla formazione di barene è rappresentato, fino alla definizione di uno specifico protocollo che dovrà essere sottoscritto dal commissario delegato, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, dalla colonna "A" del "Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia" dell'8 aprile 1993; il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di isole da destinare ad aree ad elevata valenza naturalistica ed al rafforzamento delle isole facenti parte del cordone di isole litoranee è rappresentato dalla colonna "A" della tabella 1 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; il limite di inquinanti consentito per l'utilizzo dei sedimenti finalizzato alla costituzione di casse di colmate ed al rafforzamento delle aree di colmata esistenti è rappresentato dalla colonna "B" della tabella 1 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; le acque che residuano dalle operazioni di pompaggio sono rilasciate in laguna, senza creare torbide e previa filtrazione, nel rispetto dei limiti di Legge in materia di scarichi

 

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