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O. 30/09/2002 n. 323

IDRICA IN SARDEGNA 30 SETTEMBRE 2002

(GU n. 257 del 2-11-2002)

Attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6.

(Ordinanza n. 323).

Il Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

-Vista il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

-Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6;

- Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il Commissario governativo deve provvedere, in deroga all'art. 3 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, con proprio Decreto, entro il 30 ottobre 2002, all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna;

-Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna, di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in Legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Ordina:

Art. 1. Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia

1. È istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994.

2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Art. 2. Funzioni dell'Agenzia

1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'art. 1 del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 e relative a

a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

1) acqua;

2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;

3) suolo;

4) rifiuti solidi e liquidi;

5) radioattività ambientale;

6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industria li di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni

b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'am biente, del territorio nonchè di prevenzione di rischi ambientali

c) ricerca di base e applicata

d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monito raggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale

e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici

d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica

f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale

g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio.

Art. 4. Attività di supporto e assistenza tecnico-scientifica

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), l'ARPAS

a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti:

1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo;

2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi;

3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'am biente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero;

4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale

b) fornisce alla regione, ai comuni, alle province ed alle aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e pro grammi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonchè per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del Decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994

c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al Decreto legislativo n. 334 del 1999, e successive modificazioni

d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica

e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche

f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di Legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla regione e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 5. Sistema informativo regionale ambientale

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali.

2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle aziende-USL, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), l'ARPAS

a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale

b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi

c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale.

Art. 7. Prestazioni a favore di privati

1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purchè tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il direttore generale dell'ARPAS, con proprio Decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

Art. 8. Funzioni della regione

1. La regione con deliberazione della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, provvede, in particolare, a

a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di pre venzione collettiva e controllo ambientale

b) approvare il programma di attività dell'ARPAS di cui all'art. 22

c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istitu zionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva

d) esercitare il controllo di cui all'art. 24.

Art. 9. Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL

1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 7 del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e secondo l'art. 11, comma 3, lettera a), della Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a

a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

c) igiene degli alimenti e della nutrizione

d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati

e) sanità animale

f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 10. Coordinamento tra regione, ARPAS e aziende-USL

1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

 

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