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O. 29/11/2002 n. 3254

(GU n. 286 del 6-12-2002)

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

(Ordinanza n. 3254).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

-Visto il Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

-Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto Decreto-Legge n. 245 del 2002, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile;

-Considerato che i predetti eventi sismici hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico ed

artistico, di culto, nonchè strutture viarie;

-Considerato, altresì, che la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

-Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in deroga alla vigente normativa;

- Vista la delibera della giunta regionale della regione siciliana n. 337 del 29 ottobre 2002, nonchè le comunicazioni del sindaco e del prefetto di Catania;

-D'intesa con la regione siciliana;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori dei comuni della provincia di Catania interessati dalla eruzione del vulcano Etna, ed in quelli in cui, in relazione agli eventi sismici verificatisi nello stesso periodo, siano state segnalate situazioni di danneggiamento con riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili.

2. Il commissario delegato e i sindaci dei comuni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare gli interventi necessari a rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata nonchè quelli finalizzati alla primaria assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite.

3. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire ad attività scolastiche o ad altre finalità pubbliche, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte e rispetto alla quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, ovvero di persone di età superiore a sessantacinque anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00.

2. I sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari ed in alternativa alla concessione dei con-

3. I sindaci sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3.

1. I sindaci sono altresì autorizzati ad erogare

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n.

445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, nè più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 245 del 2002, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei comuni di cui all'art. 1, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile che la concedono entro sette giorni.

2. I soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1 alla data degli eventi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, possono, qualora già arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza, alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

 

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