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O. 29/11/2002 n. 3253(GU n. 286 del 6-12-2002) Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3253). Il Presidente Del Consiglio Dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia; -Visto il Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"; - Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto Decreto-Legge, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile; - Considerato che l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensità del fenomeno tellurico; -Considerato inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse sismiche di assestamento e del conseguente danneggiamento delle private abitazioni, con pericolo di ulteriori crolli, si è reso necessario disporre l'immediata evacuazione dell'intera popolazione del comune di San Giuliano di Puglia; - Considerato che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici pubblici e privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle infrastrutture nonchè sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali; - Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e propedeutici all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile; -Considerata la necessità di assicurare tempestivi ed urgenti interventi di protezione civile su tutto il territorio nazionale, a tal fine utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile per il più proficuo perseguimento delle finalità di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze; -D'intesa con le regioni Molise e Puglia; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione alla fase di emergenza, esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002. 2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dalla predetta sequenza sismica in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi per il superamento della situazione emergenziale. 3. Il commissario delegato ed i sindaci provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli e- 4. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire a sedi di attività scolastiche, di uffici comunali e di altre attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture. 5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni Molise e Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto, con particolare riguardo al trasporto scolastico, anche con riferimento ai necessari collegamenti con gli altri servizi pubblici essenziali, mediante procedure convenzionali, e, ove necessario, attraverso l'adozione di misure di carattere autoritativo ed urgente. Art. 2. 1. I sindaci sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di Euro 500,00. 2. Il commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. 4. I sindaci, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia, sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. 5. I sindaci e le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, agli interventi di riparazione non strutturali degli edifici ad uso scolastico danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, necessari a garantirne la funzionalità, nel limite massimo di spesa, per ogni struttura, di Euro 35.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. 6. I sindaci, d'intesa con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvedono, altresì, per la riparazione dei fabbricati rurali destinati al ricovero degli animali, ovvero per l'allestimento di apposite strutture temporanee da destinare a tali finalità, nel limite massimo di spesa, per ogni intervento, di Euro 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. 1. I sindaci sono altresì autorizzati ad erogare a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, nè più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse |
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