Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O. 29/11/2002 n. 3253

11. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinchè gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

12. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresì, concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in n massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese.

13. I benefici di cui ai commi 3, 4 e 10, non sono cumulabili tra loro, nè con quelli disposti con provvedimenti del commissario delegato.

Art. 8.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, utilizza anche le risorse derivanti da contratti di donazione in favore del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti.

2. L'utilizzo delle risorse derivanti da ulteriori donazioni in favore delle regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sarà disciplinato con successive ordinanze.

Art. 9.

1. In favore del personale degli uffici territoriali di Governo di Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite per il mese di novembre e di 20 ore mensili pro-capite per i mesi successivi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono i competenti uffici territoriali di Governo.

2. I comandanti provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono al potenziamento delle attività di servizio; a tal fine possono autorizzare il personale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Al personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attività di emergenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza, è riconosciuta fino al 31 gennaio 2003 una speciale indennità operativa mensile, forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno, nonchè compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente pararnetrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. Al personale dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al quinto grado della scala MCS, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

7. I sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto- Legge n. 245 del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture attivate dal Dipartimento della protezione civile sul territorio.

8. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla corresponsione dell'indennità di missione ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite, dal personale del Ministero per i beni e le attività culturali utilizzato, sotto il coordinamento della struttura commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza. In favore dei dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento della protezione civile per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite. Il Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, al rimborso degli oneri di missione anticipati dagli enti di appartenenza.

Art. 10.

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell' 8 novembre 2002, possono chiedere la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che la concedono entro sette giorni.

2. I soggetti residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 alla data degli eventi sismici citati in premessa, possono, qualora già arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 11.

1. L'Agenzia dei segretari comunali è autorizzata a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1, in cui non risulti assegnato permanentemente un segretario comunale, i segretari comunali non titolari di sede per l'intera durata dello stato di emergenza. L'assegnazione è disposta, previa presentazione di apposita istanza ad opera delle competenti amministrazioni comunali, entro quindici giorni dalla richiesta attingendo prioritariamente alla sezione della regione Molise e, in caso di indisponibilità, attingendo alle altre sezioni regionali in deroga agli articoli 98 e 99 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12.

1. Per i comuni di cui all'art. 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e bilancio sono differiti di tre mesi.

Art. 13.

1. Gli uffici territoriali del Governo di Campobasso e Foggia provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 14.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al De- creto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, nonchè di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 17, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonchè dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 16.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti o istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

3. Le regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata all'art. 17, provvedono per le attività di studio inerenti all'avvio della fase di ricostruzione, con oneri a carico delle apposite provviste per le attività di ricostruzione.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonchè utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.

Art. 17.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa: Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378; Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni; Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345; Legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20; Decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975; Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili; Decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975; Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3; Legge 8 agosto 1985, n. 431; Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28; Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14ter, 14-quater e 16; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37quinquies e 37-sexies, nonchè delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53; contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14; contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001; Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151; Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3; leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

 

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