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O. 28/03/2003 n. 3276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 28 MARZO 2003

(GU n. 80 del 5-4-2003)

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della città di Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonchè per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.

(Ordinanza n. 3276).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato o stato d'emergenza nel territorio dell'isola d'Elba, colpito da una eccezionale ondata di maltempo;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Apricena investito da una eccezionale ondata di maltempo;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica (Ragusa) colpito da una eccezionale tromba d'aria il 15 settembre 2002;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 1 febbraio 2003, nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre2001;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 19 luglio 2003, nel territorio del comune di Fiorenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

- Vista la nota della regione Emilia-Romagna n. 23930/01/PGR del 2 novembre 2001 con la quale si rappresenta la necessità di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evento calamitoso del 20 ottobre 2001 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

-Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui è cenno in premessa nonchè per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;

- Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002;

- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 114561/2002 concernente gli eventi verificatisi nell'isola d'Elba; Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.

2. I presidenti delle regioni provvedono

a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonchè alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene

b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze.

3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali interessati da altri eventi alluvionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi del-l'ausilio di soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, limitatamente agli interventi di competenza delle amministrazioni statali, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.

4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il Decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, da parte degli enti territoriali e degli uffici territoriali di Governo, si provvede nel limite di 63 milioni di euro così ripartito: 10 milioni di euro alla regione Lombardia; 8 milioni di euro alla regione Veneto; 2,5 milioni di euro a ciascuna delle regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Piemonte, Lazio e Abruzzo; 2 milioni di euro alla regione Emilia-Romagna e 5 milioni di euro alla regione Siciliana per gli eventi di cui in premessa; 23 milioni di euro alla regione Toscana di cui 20 milioni di euro da destinare all'isola d'Elba.

2. Per l'utilizzo delle predette risorse possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni. Relativamente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. L'importo di 1 milione di euro è destinato al potenziamento dei mezzi, materiali e attrezzature logistiche del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri da impiegare per l'espletamento delle iniziative di contrasto agli eventi calamitosi.

4. I presidenti delle regioni, per le medesime finalità e con le stesse modalità previste dalla presente ordinanza, possono, altresì, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.

5. Agli oneri relativi al comma 1 e 3 del presente articolo, nonchè a quelli relativi all'art. 5, pari a 70 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

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