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O. 23/10/2003 n. 3320-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche; - Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; - Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37sexies, nonchč delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; -Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10,13, 20 e 21; -Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed Integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; -Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; -Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45; -Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316; -Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151; -Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3; Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche; -Leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga. 1. Ai prefetti-commissari delegati in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, č riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, correlato su base mensile alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 2. Il personale degli uffici territoriali di Governo di Siracusa e Catania direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, č autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2003, ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennitą correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 3. Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e della Regione siciliana anche in deroga all'art. 13 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza sulla base di effettive esigenze determinatesi, č autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, non oltre il 31 ottobre 2003. 4. Al predetto rimborso provvedono i commissari delegati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9. Art. 8 1. Per l'attuazione della presente ordinanza, nonchč per il compimento delle necessarie iniziative finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico dell'area «Pantanelli» di Siracusa, sono stanziate le somme di Euro 10.000.000,00 per la provincia di Siracusa ed Euro 3.000.000,00 per la provincia di Catania, a carico del Fondo della protezione civile, che verrą appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. A tal fine č autorizzata l'apertura di apposite contabilitą speciali intestate ai prefetti di Siracusa e Catania - commissari delegati, secondo le modalitą previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Art. 9 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivitą da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari medesimi comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivitą si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito č stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalitą il capo del Dipartimento della protezione civile č inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchč ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unitą, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Art. 10 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore. La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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