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O. 19/06/2003 n. 3295(GU n. 147 del 27-6-2003) Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3295). Il Presidente del Consiglio Del Ministri Dispone: Art. 1. 1. Al fine di conseguire una più efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalità sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle attività di istituto, la priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo. 2. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di detti mezzi tenendo conto della peculiarità del servizio in argomento. Art. 2. 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare a trattativa privata, in considerazione della ricorrenza della somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3, contratti di locazione, anche contenenti espressa previsione di cedibilità alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile a fronte di esigenze di ottimale gestione o coordinamento della flotta aerea, per l'acquisizione della disponibilità di mezzi e per l'implementazione di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi. 2. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli aeromobili impegnati in attività di soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessità di garantire una migliore operatività dei velivoli stessi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, ai sensi del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al potenziamento della capacità operativa della flotta aerea di cui sopra, tenuto conto della peculiarità del servizio in argomento e previa acquisizione di apposita valutazione di congruità delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta attività contrattuale, il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti. Art. 3. 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni: Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 81; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 50, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; Legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17, 20 e 29; Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14; art. 746 codice della navigazione; codice civile, libro IV, titolo secondo, capo VIII; La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2003 Il Presidente: Berlusconi
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