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O. 18/02/2005 n. 3399

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005 n. 3399

Disposizioni urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socioeconomico- ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione »;

- Vista la nota del 7 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, con la quale, tra l'altro, oltre a chiedere alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori unità di personale da utilizzare presso la struttura commissariale, in considerazione delle numerose attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale in questione;

-Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

-Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonchè le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005;

-Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si segnala che la flotta aerea di Stato O.P.C.M. 18/02/2005 n. 3399 – Disposizioni urgenti di protezione civile. sarà sottoposta per circa dodici mesi e per ragioni tecniche connesse all'aggiornamento delle linee di volo ed a interventi di tipo manutentivo, ad una sensibile riduzione della capacità complessiva di trasporto;

-Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, che, al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza il medesimo Dipartimento al compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione;

-Viste le richieste rispettivamente del 27 gennaio e 10 febbraio 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Piemonte con la quale viene rappresentata la carenza di risorse finanziarie da destinare ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 1994 residenti nel comune di Alessandria;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, recante «Disposizioni Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004»;

- Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma della Sardegna, inerente la possibilità di esentare i sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di dicembre 2004 dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della città di Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonchè per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.

-Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle D'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;

- Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, capo I articoli 1, 2, e 3, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli- Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;

- Viste le note in data 9 febbraio 2005 del presidente della regione Emilia- Romagna con la quale viene rappresentata l'esigenza di disciplinare, in via ordinaria, le ulteriori fasi realizzative degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario e di cui alle ordinanze n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, nonchè la necessità di utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3292 del 2003;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

- Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania, nonchè le misure giurisdizionali cautelari assunte a carico dei soggetti affidatari del servizio relativamente agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR);

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone: O.P.C.M. 18/02/2005 n. 3399 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unità di personale» sono sostituite da «dieci unità di personale» e dopo le parole «o di distacco» sono aggiunte «anche part-time»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di personale in part-time il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare all'Ente di appartenenza il corrispettivo corrispondente alle ore di impiego presso la struttura commissariale».

2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è soppresso e così sostituito: «3. Il Commissario delegato, può altresì avvalersi oltre che della consulenza di organismi ed enti, fino ad un massimo di cinque unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione. I relativi compensi sono determinati dal Commissario delegato attraverso appositi contratti di servizio».

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di cui al presente

articolo» sono sostituite con le parole «Al personale di cui al comma 4, nonchè ai soggetti attuatori ove nominati,».

4. I soggetti attuatori previsti all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3383 del 2004, qualora nominati, sono autorizzati a richiedere l'apertura di apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai medesimi soggetti attuatori con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale previa presentazione di apposita documentazione probante.

6. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2.

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

Art. 2.

1. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 dell'8 gennaio 2005 e 3394 del 18 gennaio 2005, ed alla conseguente necessità di garantire gli indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi la disponibilità di un mezzo aereo ad ala fissa avente le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un più ampio servizio finalizzato ad assicurare usi corrispondenti ad un più articolato quadro di esigenze operative.

2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni già stipulate dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono conseguentemente modificate.

 

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